OBBLIGAZIONE PECUNIARIA
Rapporto obbligatorio avente per oggetto una somma di denaro. Ai sensi dell’art. 1277 c.c. i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento. Per il principio nominalistico, ai fini dell’adempimento si deve aver riguardo al solo valore nominale attribuito dallo Stato alla moneta e non a quello reale. Il debitore, cioè, deve dare la quantità di moneta stabilita, prescindendo dalle modifiche del suo potere di acquisto. Il principio nominalistico trova la sua ragione d’essere nell’esigenza di raffigurare i debiti pecuniari come entità costanti; in periodi di svalutazione monetaria, esso giova sempre al debitore. Ai fini della sua applicazione si sogliono distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore. I primi hanno per oggetto, sin dal momento della loro costituzione, una obbligazione pecuniaria (p.e. pagamento del prezzo da parte del compratore). I debiti di valore si riferiscono, invece, a un bene reale: in essi la moneta viene in rilievo solo in un momento successivo come controvaloredel bene oggetto dell’obbligazione (p.e. risarcimento danni). Il principio nominalistico si applica ai soli debiti di valuta. Tuttavia, qualora le conseguenze della svalutazione assumano carattere talmente grave da risultare evento imprevedibile, il rapporto obbligatorio può risolversi per eccessiva onerosità (v. risoluzione del contratto). Costituendo il principio nominalistico uno svantaggio per il creditore, è a questi consentito di ricorrere a particolari clausole idonee a trasformare il debito di valuta in debito di valore (v.indicizzazione). Inoltre, per evidenti ragioni di ordine sociale, è legislativamente previsto che i crediti dei lavoratori, relativi alla retribuzione non percepita, siano sempresoggetti alla rivalutazione monetaria. Se il debito pecuniario è espresso in moneta estera, il debitore può pagare anche con moneta nazionale. In questo caso si deve tener conto del corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo del pagamento. I crediti pecuniari liquidi (ossia determinati nel loro ammontare) ed esigibili (cioè non sottoposti a condizione o a termine) producono interessi (v.interesse) di pieno diritto. La regola non è però assoluta: in alcuni casi, per legge (p.e. i crediti per fitti) o per volontà delle parti contraenti, anche i crediti di denaro sono infruttiferi. (re) OBBLIGAZIONE SOLIDALE. L’obbligazione solidale passiva è quella con più debitori, ciascuno dei quali può essere costretto ad adempiere per l’intero, con conseguente liberazione di tutti gli altri. Di regola, se non è diversamente stabilito, nei confronti del creditore comune i condebitori sono sempre tenuti in solido. Nei rapporti interni, invece, i condebitori in solido sono chiamati a rispondere soltanto in ragione delle proprie quote: pertanto, se uno di essi è costretto ad adempiere l’intera prestazione, potrà agire contro gli altri affinché ognuno gli rimborsi la sua parte (c.d. azione di regresso). La solidarietà può anche essere attiva quando vi sono più creditori e ciascuno di essi ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione: in questo caso, l’adempimento eseguito nelle mani di uno dei creditori libera il debitore verso tutti gli altri. All’obbligazione solidale si contrappone l’obbligazione parziaria, nella quale, pur essendovi una pluralità di soggetti, ciascun creditore può pretendere soltanto la sua parte e ciascun debitore è tenuto a pagare soltanto per la sua quota.