OBBLIGAZIONE DIVISIBILE E INDIVISIBILE

Qualificazioni date al rapporto obbligatorio con riferimento al suo oggetto. L’obbligazione è divisibile quando la prestazione, data la sua natura, può essere ridotta in parti. Conseguentemente il debitore potrebbe validamente effettuare più adempimenti parziali, fino alla sua totale liberazione. Viceversa l’obbligazione è indivisibile allorché il suo oggetto non può essere ridotto in parti, per la natura della prestazione (indivisibilità oggettiva) o per la volontà delle parti (indivisibilità soggettiva). In tali ipotesi il debitore è sempre tenuto a prestare l’intero, così come, nel caso di pluralità di soggetti, ciascuno dei condebitori e dei concreditori non può che effettuare o pretendere l’adempimento dell’intera prestazione. Nei rapporti tra condebitori e concreditori, però, l’obbligazione, ancorché indivisibile, può essere divisa; pertanto il soggetto che esegue necessariamente per l’intero) la prestazione può chiedere ai condebitori quanto essi sono tenuti a dare in ragione delle rispettive quote. L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o del creditore; questo principio trova applicazione anche nel caso di obbligazione divisibile, poiché quest’ultimo beneficio non può essere opposto dall’erede del debitore incaricato di eseguire la prestazione o se oggetto dell’obbligazione è unacosa certa e determinata.

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