OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA

Rapporto obbligatorio tra due parti avente come contenuto due o più prestazioni, ma in virtù del quale il debitore si libera eseguendone una sola. Si differenzia, quindi, sia dall’obbligazione “semplice”, che ha per oggetto una colà prestazione, sia da quella “cumulativa” che ha per oggetto più prestazioni che debbono tutte essere eseguite dal debitore. La scelta che dà luogo alla “concentrazione”, ossia alla riduzione delle prestazioni ad una sola, spetta al debitore, a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente (può anche spettale al creditore o ad un terzo). L’impossibilità originaria o anche sopravvenuta per causa non imputabile ad alcuna delle parti concentra l’obbligazione sulla prestazione ancora possibile, cioè rende l’obbligazione semplice. Se invece l’impossibilità deve essere attribuita a colpa del creditore, il debitore è liberato, salvo che preferisca adempiere la prestazione residua e ottenere il risarcimento del danno; ciò nel caso che la scelta spetti allo stesso. Nella medesima ipotesi, se la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato, salvo che il credito preferisca esigere l’altra prestazione e risarcire il danno.

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