OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA
Rapporto obbligatorio tra due parti avente come contenuto due o più prestazioni, ma in virtù del quale il debitore si libera eseguendone una sola. Si differenzia, quindi, sia dallobbligazione semplice, che ha per oggetto una colà prestazione, sia da quella cumulativa che ha per oggetto più prestazioni che debbono tutte essere eseguite dal debitore. La scelta che dà luogo alla concentrazione, ossia alla riduzione delle prestazioni ad una sola, spetta al debitore, a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente (può anche spettale al creditore o ad un terzo). Limpossibilità originaria o anche sopravvenuta per causa non imputabile ad alcuna delle parti concentra lobbligazione sulla prestazione ancora possibile, cioè rende lobbligazione semplice. Se invece limpossibilità deve essere attribuita a colpa del creditore, il debitore è liberato, salvo che preferisca adempiere la prestazione residua e ottenere il risarcimento del danno; ciò nel caso che la scelta spetti allo stesso. Nella medesima ipotesi, se la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato, salvo che il credito preferisca esigere laltra prestazione e risarcire il danno.