NOMINATIVITÀ DEI TITOLI AZIONARI

Caratteristica dei titoli azionari, i quali, ai sensi del r.d.l. 25.10.1941 n. 1148, sono soggetti all’obbligo dell’intestazione sul documento e sul libro dei soci. Questa disposizione è stata emanata soprattutto ai fini fiscali, dato che la nominatività permette di individuare i proprietari dei titoli, quali percettori di reddito da capitale, da assoggettare alle relative imposte dirette. A norma della l. 29.12.1962 n. 1745, peraltro, la legittimazione a riscuotere i dividendi delle azioni e ad intervenire all’assemblea dei soci spetta al giratario possessore dei titoli, ancorché non iscritto nel libro dei soci, mentre a colui che sia iscritto nel libro non spetta la legittimazione se non sia in grado di esibire o depositare i titoli azionari. Pertanto l’obbligo di nominatività delle azioni viene sostanzialmente reso vano. Le uniche azioni che possono essere al portatore sono le azioni di risparmio e le azioni delle società di investimento a capitale variabile disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 145, 3° comma e 45, 4° comma del d.lg. 24,2.1998 n. 58. La possibilità di emettere azioni al portatore previste da leggi regionali in alcune regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige), per società aventi sede nei rispettivi territori, è venuta meno con la riforma tributaria del 1974 (art. 74 d.p.r. 600/1973) che ne ha imposto la conversione in titoli nominativi.

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