NEGOZIO GIURIDICO

Dichiarazione di volontà con la quale si enuncia il risultato economico- sociale perseguito (c.d. intento empirico) ed alla quale l’ordinamento ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto - se meritevole di tutela -. Frutto di un’elaborazione della dottrina civilistica tedesca del secolo scorso, il negozio giuridico non viene espressamente contemplato dal codice civile, il qualenon conosce neppure l’espressione, ma si limita a disciplinare singole figure negoziali, la più importante delle quali è il contratto (altre figure specificatamente disciplinate dal codice sono il matrimonio ed il testamento). Peraltro l’art. 1324 c.c. specifica che, salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale: il che rende la disciplina dei contratti tendenzialmente applicabile a tutti gli altri negozi inter vivos a contenuto patrimoniale. Se si perfeziona con la dichiarazione di una sola parte, il negozio viene detto unilaterale: diversamente, si parlerà, a seconda dei casi, di negozi bilaterali o plurilaterali. Il negozio unilaterale può essere recettizio, se per produrre effetti la manifestazione di volontà deve pervenire a conoscenza di un determinato destinatario, e non recettizio, se l’effetto si realizza appena la volontà risulti comunque esteriorizzata. I negozi giuridici si dividono pure in negozi mortis causa (testamento), se i relativi effetti presuppongono la morte di una persona, e negozi inter vivos, se si prescinde da tale presupposto. Tra questi ultimi si distinguono i negozi di diritto familiare (p.e., il matrimonio) e quelli patrimoniali. Gli elementi costitutivi del negozio possono essere essenziali, senza i quali il negozio è nullo, od accidentali, quando le parti sono libere di apporli o meno (in quest’ultimo caso, però, una volta apposti, essi vengono ad incidere sulla validità e, quindi, sugli effetti del negozio). Gli elementi essenziali sono la volontà, la causa, l’oggetto e la forma (se prescritta dalla legge sotto pena di nullità). Elementi accidentali generali, invece, sono la condizione, il termine ed il modo.

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