NEGOZIAZIONE IN BORSA

Operazioni di vendita o di acquisto di strumenti finanziari quotati, riservate per legge agli operatori ammessi alle negoziazioni ossia, agenti di cambio (v. agente di cambio), banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie e SIM italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate a svolgere il servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi sui mercati regolamentati (v. SIM). Chi intende acquistare o vendere titoli in borsa è tenuto, quindi, a rivolgersi ad uno di tali soggetti conferendogli un apposito incarico scritto di acquisto o di vendita. L’intermediazione dei soggetti ammessi alle negoziazioni è necessaria anche per l’esecuzione degli ordini raccolti dalle imprese autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi dalla negoziazione. La riserva a favore delle banche o delle SIM autorizzate allo svolgimento del servizio di negoziazione nei confronti del pubblico, opera sia per le negoziazioni nei mercati regolamentati sia per quelle compiute al di fuori di essi ed aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati. È rimesso alla Consob il potere di disciplinare in via regolamentare le ipotesi in cui la negoziazione di strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati debba essere concentrata negli stessi. Con Regolamento 1° luglio 1998 n. 11552, tale autorità ha stabilito che l’esecuzione degli ordini di negoziazione da parte degli operatori autorizzati deve avvenire alle migliori condizioni possibili, con riferimento ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri direttamente o indirettamente sostenuti dall’investitore. Qualora la negoziazione sia avvenuta in un mercato regolamentato tali condizioni si considerano automaticamente soddisfatte con conseguente liberazione dell’intermediario dall’onere di provarne l’osservanza.

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