MISURE CAUTELARI

Procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura civile e caratterizzati dalla strumentalità rispetto alla tutela perseguita con l’azione principale. Sono predisposti onde evitare, in via preventiva, che la pronuncia eventualmente favorevole, chiesta al giudice con l’azione principale, possa essere resa inutile dal verificarsi di fatti materiali o di atti posti in essere dalla parte controinteressata. Essi sono: il sequestro giudiziario, tendente ad assicurare la conservazione, attraverso la custodia della cosa in contesa, e conservativo, per la garanzia del creditore sui beni del debitore; le denunce di nuova opera e di danno temuto, intese a prevenire danni alle cose, derivanti dall’altrui nuova opera ovvero dall’altrui edificio, albero o altro; i procedimenti di istruzione preventiva rivolti a garantire i mezzi di prova, di cui si teme la perdita, necessari per lite da iniziare; i provvedimenti d’urgenza diretti ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, minacciati di pregiudizio imminente ed irreparabile. Si è registrato nell’ultimo ventennio un fenomeno di ipertrofizzazione del sequestro (ex art. 700 c.p.c.) con funzione virtualmente supplente delle carenze di rapidità del procedimento ordinario e deterrente della parte avversaria in vista dell’avvio di una controversia giudiziale vera e propria.

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