MARGINE DI GARANZIA

Deposito supplementare in denaro o in titoli che il soggetto economico, operante a termine in merci, è tenuto ad effettuare nel caso si verifichino variazionisfavorevoli dei prezzi, al fine di integrare la garanzia reale inizialmente prestata per assicurare il regolare adempimento della negoziazione di acquisto o di vendita da esso conclusa. L’entità di questi versamenti addizionali, i quali rimangono vincolati sino alla liquidazione del contratto, è commisurata alle variazioni subite dai corsi del mercato a termine. La costituzione di tali margini può avvenire presso istituti appositamente designati al momento della stipulazione del rapporto di compravendita oppure, se l’assicurazione del buon fine della operazione è assunta dalla cassa di liquidazione e garanzia, presso quest’ultima.

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