MARCHIO D'IMPRESA
Segno distintivo atto ad individuare il prodotto, in senso lato, di un’impresa. La funzione del marchio è quella di richiamare l’attenzione dei consumatori suiprodotti e sui servizi che un’impresa offre, evitando così la confusione con quelli di un’altra e conservando alla prima sia la rinomanza già acquisita che il premio attribuito al pubblico ai prodotti stessi. Oggetto del marchio sono non solo le merci o, in genere i beni, ma anche le prestazioni effettuate ad imprese varie, fra cui quelle bancarie (c.d. marchio di servizio). Il marchio può essere di fabbrica (se apposto dal produttore), di commercio (se apposto dal rivenditore), può consistere in un emblema (figura, etc.), o in una denominazione o in uno e nell’altro insieme (c.d. misto) e può essere individuale o collettivo (art. 2570 c.c.); per essere tutelato dalla legge deve presentare i caratteri dell’originalità (capacità distintiva) e della novità (diversità dei marchi già usati precedentemente da terzi). Il diritto all’uso si consegue in due modi: attraverso la registrazione presso l’ufficio centrale dei brevetti (c.d. marchio registrato) o con l’uso fattone prima di altri. A livello nazionale, il d.lg. 19.3.1996 n. 198 ha provveduto a meglio chiarire il requisito di originalità e novità (art. 3) ed a disciplinare i procedimenti cautelari in caso di istruzione preventiva e sequestro (artt. 7-9). Il marchio è tutelato anche sotto il profilo penale (gli artt. 473, 474 e 571 c.p. ne puniscono la contraffazione e l’alterazione) ed altresì a livello internazionale. Sotto quest’ultimo profilo, il d.lg. 8.10.99 n.447 (in applicazione del protocollo d’intesa di Madrid) ha dettato una disciplina specifica in tema di osservazioni ed opposizioni alla registrazione riguardanti i marchi internazionali designanti l’Italia (art. 2,d.lg., cit.) e la relativa istruzione della procedura incardinata presso l’Ufficio italiano brevetti emarchi, istituito presso il Ministero delle attività produttive, che in esito alla stessa provvede a comunicare le proprie decisioni all’Ufficio internazionale di Berna (artt. 3-13, d.lg., cit.). Si segnala che, seppur approvato, non è ancora operante il Regolamento CE n. 40/94 del 20.12.1993, istitutivo del marchio comunitario, ciò al fine di ottenere con un’unica procedura un marchio che goda di tutela su tutto il territorio comunitario.