MANOVRE FRAUDOLENTE SUI TITOLI DELLA SOCIETÀ
Delitto previsto nell’originaria disciplina dell’art. 2628 c.c., è incluso nel delitto di aggiotaggio (v.aggiotaggio bancario e su strumenti finanziari) disciplinato dall’art. 2637 c.c. contenuto nel nuovo testo del Tit. XI, libro V c.c. sulle disposizioni penali in materia di società e di consorzi promulgato con d.lg. 11.4.2002 n. 61. Consisteva nella diffusione di notizie false o nella utilizzazione di altri mezzi fraudolenti da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, atti a cagionare nel mercato pubblico o nelle borse di commercio una diminuzione o un aumento del valore delle azioni o di altri titoli appartenenti alla società di cui fanno parte. L’indebita influenza sul corso dei titoli, che integrava gli estremi di un reato proprio, era punita con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a lire seicentomila.