MANDATO DI CORRISPONDENZA PER L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI

Contratto mediante il quale un istituto di credito conferisce il potere di emettere assegni circolari ad un suo corrispondente, il quale deve firmare l’assegno come rappresentante dell’istituto, unico responsabile cambiario del pagamento. L’incarico può essere affidato soltanto a una banca ed è necessaria l’apposizione del visto dell’istituto mandante; in mancanza,il titolo non è valido; si ritiene, però, che il visto possa essere sostituito dalla fornitura, da parte dell’istituto al suo corrispondente, di propri moduli stampati per l’emissione di assegni circolari e dal conseguente uso di questi moduli da parte del corrispondente. Quest’ultimo è tenuto a costituire una cauzione in titoli di Stato o in titoli a questi equiparabili, depositati a garanzia presso l’istituto mandante, valutati al prezzo corrente di borsa, con uno scarto non inferiore al dieci per cento, eccettuati i buoni ordinari del Tesoro, che devono essere valutati alla pari.

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