MANDATO DI CORRISPONDENZA PER L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI
Contratto mediante il quale un istituto di credito conferisce il potere di emettere assegni circolari ad un suo corrispondente, il quale deve firmare lassegno come rappresentante dellistituto, unico responsabile cambiario del pagamento. Lincarico può essere affidato soltanto a una banca ed è necessaria lapposizione del visto dellistituto mandante; in mancanza,il titolo non è valido; si ritiene, però, che il visto possa essere sostituito dalla fornitura, da parte dellistituto al suo corrispondente, di propri moduli stampati per lemissione di assegni circolari e dal conseguente uso di questi moduli da parte del corrispondente. Questultimo è tenuto a costituire una cauzione in titoli di Stato o in titoli a questi equiparabili, depositati a garanzia presso listituto mandante, valutati al prezzo corrente di borsa, con uno scarto non inferiore al dieci per cento, eccettuati i buoni ordinari del Tesoro, che devono essere valutati alla pari.