MANDATO ALL'INCASSO
Contratto con il quale una parte, mandante, conferisce a un’altra, mandatario, l’incarico di riscuotere propri crediti nei confronti di uno o più debitori. La figura rientra nel contratto di mandato disciplinato negli artt. 1703 e ss. c.c. e si qualifica in riferimento alla specifica attività di riscossione di crediti compiuta dal mandatario. Il mandato all’incasso può essere concluso nell’esclusivo interesse del mandante, con obbligo del mandatario di corrispondere volta a volta al mandante le somme incassate per suo conto; maggiormente diffuso, soprattutto nella prassi bancaria, è il mandato all’incasso stipulato anche nell’interesse del mandatario o di un terzo. Si tratta di una specifica applicazione del mandato in rem propriam, cioè del contratto di mandato nel quale all’interesse del mandante si affianca l’interesse del mandatario o di un terzo, legati al mandante da un rapporto obbligatorio in base al quale il mandante è debitore di uno di questi soggetti. Il mandato all’incasso in rem propriam è regolato dall’art. 1723 c.c., a norma del quale il mandato non si estingue per revoca da parte del mandante né per la morte o la sopravvenuta incapacità del mandatario. Frequente nella prassi bancaria, il mandato irrevocabile all’incasso conferito dal cliente alla banca si contrappone, normalmente, ad un rapporto di finanziamento oppure si affianca ad un rapporto di conto corrente “in rosso”. Il cliente incarica la banca di riscuotere propri crediti, autorizzandola a non corrispondere gli incassi, ma a trattenerli, alternativamente, a garanzia del credito di restituzione della somma concessa a titolo di finanziamento o a soddisfacimento del credito da saldo di conto corrente. Ove poi il contratto di mandato irrevocabile all’incasso fosse concluso nell’interesse di un terzo, la banca sarebbe obbligata a corrispondere al terzo la somma incassata. Nella prima delle due precedenti ipotesi, il contratto assolve ad una funzione di garanzia; nella seconda ha invece funzione satisfattiva delle ragioni di credito del mandatario o di un terzo nei confronti del mandante. La distinzione tra le due ipotesi è rimessa alla esclusiva volontà dei contraenti. Il mandato irrevocabile all’incasso in funzione di garanzia si avvicina, sul piano del risultato economico, alla cessione di crediti in garanzia; sul piano giuridico si tratta, tuttavia, di due figure contrattuali nettamente diverse e assoggettate a differenti discipline. In caso di fallimento del mandante, il contratto di mandato irrevocabile all’incasso non si scioglie, contrariamente a quanto accade per il contratto di mandato. È dubbio, peraltro, se la banca mandataria possa continuare a compensare il debito di restituzione delle somme incassate con le proprie precedenti ragioni di credito nei confronti del mandante o se, invece, sia tenuta a corrispondere le somme incassate al curatore fallimentare.