MANDATO

Contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto, ossia nell’interesse, di un’altra (mandante). Rientra nel novero dei contratti caratterizzati dall’obbligo che un soggetto si assume di compiere un’attività ai cui effetti è destinato a rimanere estraneo e di cui fanno parte i contratti di commissione, di spedizione, di agenzia e di mediazione. Il mandato può essere oneroso, quando il mandante si obbliga a ricompensare il mandatario, oppure gratuito: in difetto di esplicita pattuizione si presume oneroso. Può essere, inoltre, generale, se riguarda una serie indeterminata di affari del mandante, oppure speciale, se fa riferimento ad uno o più affari determinati. Il mandatario non può eccedere i limiti del mandato: la sua attività, cioè, deve corrispondere esattamente al contenutodell’incarico ricevuto, o comprendere soltanto gli atti giustificati dall’effettivo interesse del mandante. Gli atti compiuti dal mandatario in eccesso dal mandato producono effetti che restano a carico del mandatario stesso, cioè non si trasferiscono in capo al mandante, a meno che quest’ultimo non li ratifichi. Il mandato può essere con rappresentanza, quando il mandatario, avendone ricevuto la procura, agisce non soltanto per conto, ma anche in nome del mandante, ossia come suol dirsi ne spende il nome: in tal caso gli effetti degli atti compiuti dal mandatario si producono direttamente in capo al mandante. Quando il mandato è senza rappresentanza, il mandatario non spende il nome del mandante: in tal caso gli effetti dell’attività si producono in capo al mandatario, che perciò è obbligato a trasferirli, con un nuovo e distinto atto, al mandante. Questa regola si verifica sempre che manchi la rappresentanza, per gli acquisti di beni immobili, o di mobili iscritti in pubblici registri (navi, automobili, aeromobili), che debbono essere compiuti per iscritto: con un primo atto scritto i beni sono acquistati dal mandatario che, con un successivo atto scritto, li trasferisce al mandante. La regola trova invece un temperamento nell’acquisto di beni mobili: l’art. 1706 c.c. stabilisce, infatti, che il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio di esso mandatario, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede. I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che il medesimo ha acquistatoin nome proprio ma per conto altrui (purché il mandato risulti da scrittura con data certa, anteriore al pignoramento). I crediti nascenti dall’esecuzione del mandato senza rappresentanza vengono acquistati dal mandatario; tuttavia il mandante, sostituendosi ad esso, può agire per la loro soddisfazione. Il mandato avente per oggetto il trasferimento di beni immobili deve essere redatto per iscritto. Il mandato si estingue per scadenza del termine, per revoca del mandante, per rinuncia del mandatario, per morte, interdizione o inabilitazione dell’una o dell’altra parte. Ma se il mandato è anche nell’interesse del mandatario, l’estinzione non può avvenire per revoca, salvo che sia diversamente stabilito o che ricorra una giusta causa, né per morte o sopravvenuta incapacità del mandante. Se il mandato è oneroso ed è conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, la revoca obbliga il mandante a risarcire i danni se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa. La revoca è tacita, quando il mandante conferisce l’incarico ad un nuovo mandatario, ovvero quando provvede personalmente al compimento dell’affare. Anche la rinuncia del mandatario produce l’obbligo di risarcimento dei danni se non è fondata su una giusta causa o se, trattandosi di mandato a tempo indeterminato, non è preceduta da un congruo preavviso.

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