MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO
L’art. 316 bis, introdotto dall’art. 3, l. 26.4.1990 n. 86 e successivamente integrato dall’art. 1, l. 7.2.1992 n. 181, punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, essendo estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità. La condotta punita, quindi, si concreta semplicemente nella mancata destinazione delle somme ricevute alle finalità per le quali sono state concesse. Mancando ogni riferimento sia a un fine di profitto dell’agente, sia alla necessità che dalla condotta derivi un danno, la lettera della norma porta a far ritenere che ci si trovi di fronte a un reato di mera condotta, consistente nel semplice fatto di destinare ad altro fine il finanziamento. Autorevole dottrina, peraltro. invoca una interpretazione meno formalistica, che dovrebbe portare a escludere la sussistenza del reato in esame nelle ipotesi in cui la finalità strumentale alla erogazione sia stata comunque conseguita prima dell’erogazione stessa oppure le somme eventualmente risparmiate siano state destinate ad altre finalità istituzionali.