MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO
Maggiorazione dell’IRPEG dovuta a titolo di conguaglio sugli utili distribuiti che non hanno scontato l’imposta ordinaria, originariamente disciplinata dall’art. 105 d.p.r. 22.12,1986 n. 917 secondo cui quando la somma distribuita sull’utile di esercizio, diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore, è superiore al 64% del reddito imponibile, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, dichiarato dalla società ai fini dell’IRPEG dovuta per l’esercizio medesimo, l’imposta stessa va aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari ai nove sedicesimi della differenza. Questo istituto è stato abrogato con d.lg. 18.12.1997 n. 467, a causa delle distorsioni cui il complicato meccanismo dell’imposta compensativa dava luogo ed in considerazione della sostanziale riduzione delle fattispecie reddituali esenti che aveva finito per ridurre l’ambito di applicazione suo proprio. L’abrogazione della maggiorazione di conguaglio si inserisce, unitamente all’avvenuta riforma della disciplina del credito d’imposta, in un più ampio disegno di razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni tributarie applicabili alle imprese costituite in forma societaria. Un istituto in parte analogo è stato introdotto all’art. 105 bis, TUIR. In particolare, se una società erogante dividendi intende distribuire gli stessi con crediti di imposta pieni nonostante l’ammontare delle imposte memorizzato nei due canestri non sia sufficiente a coprire i crediti che si vogliono attribuire, essa potrà incrementare l’ammontare delle imposte comprese nel canestro che attribuisce il credito di imposta pieno attraverso un versamento integrativo, sostanzialmente riproduttivo della vecchia maggiorazione di conguaglio, con l’unica differenza di essere spontaneo.