MAGAZZINI GENERALI
Luoghi di pubblico deposito, organizzati e gestiti da persone fisiche o giuridiche per la conservazione e la custodia di merci e derrate per conto terzi, dietro un corrispettivo risultante da specifiche tariffe. La loro istituzione è autorizzata con decreto del Ministro per l’Industria e Commercio e su essi esercitano la vigilanza le Camere di commercio. Al depositante viene rilasciato uno scontrino d’entrata (bollettino di introduzione o ricevuta di deposito) che, su una espressa richiesta, può essere sostituito dalla fede di deposito, cui viene unita la nota di pegno. I magazzini generali offrono a produttori e a commercianti, oltre alla possibilità di usufruire di idonei locali tecnicamente ben attrezzati per la custodia e la conservazione delle merci, altri vantaggi, quali, p.e., quello di ottenere credito sulle merci depositate mediante la girata della nota di pegno (warrant) oltre che quello derivante dal concentramento delle merci in modo da favorire la contrattazione. Peculiari modalità circa gli ambienti e un più rigoroso regime di vigilanza sono fissati per magazzini generali destinati, a ricevere merci estere, che vi possono essere immesse “schiave di dazio”. I magazzini generali hanno diritto ad un compenso per la custodia delle merci; in caso di mancato pagamento dei diritti di custodia, spetta loro una prelazione sulle merci stesse, che possono vendere in danno del depositante. Se controllate da banche, le società che gestiscono magazzini generali sono comprese nel perimetro di Gruppi creditizi, svolgendo attività di carattere ausiliario rispetto alle attività delle altre società o enti dei gruppi medesimi, in ragione delle operazioni effettuabili con i titoli rappresentativi delle merci depositate.