LIQUIDAZIONE DI UNA BANCA
Tipo voce : Glossario
Con la liquidazione vengono definiti i rapporti giuridici inerenti all’ente creditizio secondo le regole stabilite in relazione alla sua particolare qualifi cazione soggettiva. Va peraltro rilevato che gli Istituti di Diritto Pubblico cui non compete il potere di autosoppressione, non possono determinare il proprio scioglimento e liquidazione attraverso un atto di autonomia statutaria. Alle società per azioni nate dalla trasformazione di tali istituti (v. società bancarie derivanti da ristrutturazione di enti pubblici) non si applicano le norme che disciplinano l’organizzazione degli enti originari: la liquidazione volontaria è perciò ammessa secondo le regole ordinarie. La liquidazione non comporta alcuna modifica della posizione dei creditori: non si ha scadenza anticipata dei crediti, non diminuiscono le garanzie, rimangono integri gli strumenti di tutela e realizzazione del credito. La procedura, cui provvedono i liquidatori, si sviluppa attraverso vari momenti. Innanzitutto, viene redatto l’inventario che consiste nello stato iniziale idoneo alla identificazione degli elementi e dei dati necessari per la realizzazione dell’attivo e la eliminazione del passivo; i liquidatori procedono alla realizzazione dell’attivo e ad estinguere, ove possibile, il passivo compiendo peraltro solo operazioni compatibili con le finalità della liquidazione; il residuo attivo viene quindi determinato in conformità alla disciplina propria dell’ente, che viene inf ne cancellato. Norme particolari per la liquidazione delle banche sono contenute nel TUBC, come espressione del sistema pubblicistico e considerazione di rilevanti esigenze. In sede di liquidazione volontaria (art. 97 TUBC, aggiunto dall’art. 3 d.lg. 4.12.1996 n. 659) la Banca d’Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, oltre che dei membri degli organi di sorveglianza, quando la liquidazione non si svolga con regolarità o speditezza. Secondo la dottrina, la scarsa regolarità o speditezza deve ascriversi al comportamento negligente o professionalmente carente dei liquidatori,non rilevando, invece, le cause oggettive o comunque estranee alla loro sfera. L’intervento dell’Autorità di vigilanza è limitato alla nomina dei nuovi soggetti: è espressamente previsto (art. 97, comma 3, TUBC) che la sostituzione degli organi liquidatori non comportail mutamento della procedura di liquidazione. Quando, invece, le irregolarità di gestione sono di eccezionale gravità resta nella facoltà del Ministro del tesoro, anche nel corso di liquidazione ordinaria disporre la liquidazione coatta amministrativa della banca (art. 80 TUBC). La cessione delle attività di una banca in liquidazione a un’altra è pienamente libera: secondo l’art. 58, TUBC, così come modificato dall’art.12, d.lg. 4.8.1999 n. 342, la Banca d’Italia può però prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte alla sua autorizzazione. Sono prescritti adempimenti pubblicitari, i quali rendono efficace la cessione nei confronti dei debitori ceduti dai quali, entro tre mesi, i creditori ceduti hanno la facoltà di esigere il pagamento dei crediti dalla banca in liquidazione o dal cessionari; successivamente, è responsabile solo la banca subentrante. Tale disciplina è inoltre applicabile alle cessioni in favore dei soggetti diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensidell’art. 65 TUBC e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 TUBC.