LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

Tipo voce : Glossario

Fase della procedura fallimentare che ha per oggetto la riscossione dei crediti e la vendita dei beni del fallito ad opera del curatore fallimentare, Ha inizio dopo il decreto con cui il giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo (v. accertamento del passivo). Le vendite vengono effettuate sotto la direzione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e con l’ausilio del curatore. Per i beni mobili è il giudice che stabilisce le modalità della vendita. Questa può farsi all’incanto (nel qual caso l’asta è diretta dal giudice), o a mezzo del curatore o di un concessionario. Il giudice può anche disporre lavendita in massa di tutti i beni mobili per ragioni di necessità o di semplice utilità. Per i beni immobili la vendita viene disposta con ordinanza, che va notificata, per estratto, a tutti i creditori ammessi al concorso. La vendita, normalmente, avviene all’incanto; tuttavia il giudice, su proposta del curatore e sentito il comitato dei creditori, può ordinare la vendita senza incanto. In tal caso il consenso dei creditori ammessi è richiesto a pena di nullità. Analoghe norme sono dettate per il concordato preventivo con cessione dei beni e per la liquidazione coatta amministrativa, ma, in quest’ultimo caso, il commissario agisce sotto il controllo dell’autorità di vigilanza e non del giudice delegato.

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