LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Procedura concorsuale di tipo liquidatorio prevista dalla legge fallimentare per alcune categorie di imprese il cui dissesto può avere importanti ripercussioni di portata generale, o nelle quali lo Stato è direttamente impegnato, o per gli interessi che esse rispecchiano (artt. 194-237 l.fall.). Vige il principio che la liquidazione coatta amministrativa esclude il fallimento. Esistono però imprese per le quali leggi speciali prevedono la possibilità tanto del fallimento, quanto della liquidazione coatta amministrativa. Vale in questo caso il principio che tra i due istituti prevale quello che è stato richiesto per primo (principio di prevenzione). Sono presupposti della liquidazione coatta amministrativa lo stato di insolvenza; violazione di norme, o di atti amministrativi che comportano l’irregolare funzionamento dell’impresa; l’esistenza di motivi di pubblico interesse che, a giudizio insindacabile della Pubblica Autorità, impongono l’assoggettamento dell’ ente alla procedura liquidativa Il fatto che un’impresa sia assoggettata a liquidazione coatta amministrativa non impedisce l’accertamento dello stato di insolvenza da parte del tribunale del luogo ove l’impresa ha la sua sede principale, sì da consentire il soddisfacimento dei creditori con i medesimi mezzi previsti per il concorso fallimentare. Tale accertamento può essere anteriore o successivo al provvedimento di liquidazione ed è pronunciato con sentenza. Nel caso di accertamento anteriore la sentenza deve essere comunicata. all’autorità amministrativa competente che deve disporre la liquidazione.La liquidazione coatta amministrativa è sempre disposta dall’autorità amministrativa di volta in volta competente, di regola su proposta dell’organo cui spetta la vigilanza, con decreto da pubblicare in G.U. entro dieci giorni dall’emanazione. Sono organi della liquidazione coatta amministrativa il commissario liquidatore, l’autorità amministrativa di vigilanza e il comitato di sorveglianza. Con il decreto di messa in liquidazione i poteri e le funzioni dell’assemblea degli organi di amministrazione e di controllo sono sospesi e con servano solo il potere di proposta di concordato. La disponibilità e l’amministrazione dei beni sono trasferiti al commissario liquidatore. A lui spetta la stesura dello stato passivo e di provvedere alla liquidazione dell’attivo e alla distribuzione delle somme così ricavate.