LIQUIDAZIONE

Operazione con la quale si determina l’esatto ammontare della posizione di dare o di avere pertinente alla controparte dell’azienda in un certo rapporto di affari (compravendita, prestito monetario, conto corrente, ecc). È subordinata al verificarsi di tutte le condizioni contrattuali in base a cui si matura, per il soggetto attivo del rapporto, il diritto a pretendere la prestazione pecuniaria secondo le modalità in precedenza convenute. Essa costituisce pertanto il presupposto per l’adempimento delle obbligazioni cui sono tenute le parti e per la cessazione della relazione giuridica intercorrente tra le stesse. Una partita contabile può dirsi liquida solo quando è definita nel suo ammontare ed è disponibile ed esigibile da parte del creditore. Si considera, p.e., il contratto di conto corrente: alla scadenza convenuta per la sua chiusura, accertata l’esattezza delle ragioni di credito e di debito in esso riportate, si procede alla compensazione delle singole partite e si individua la misura del saldo a carico dell’uno o dell’altro correntista; solo allora si deve ritenere liquidato il conto ed esigibile il credito. Analogamente si parla di liquidazione degli interessi per indicare la procedura con cui, al termine prestabilito, si calcola la somma dovuta a tale titolo su di un prestito in denaro.

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