LIMITED LIABILITY COMPANY
Tipo voce : Glossario
1. Ente societario di origine statunitense, creato dalla legislazione societaria e fiscale degli Stati Uniti al fine di agevolare la gestione delle joint ventures internazionali. Si tratta di una sorta di modello societario ibrido, perciò molto flessibile, che presenta contemporaneamente caratteristiche proprie delle società di persone e di quelle di capitali e che, avendo una diversa qualificazione giuridica nell’ambito delle norme fiscali italiane e statunitensi, permette ai soci residenti in tali Paesi di ottenere trattamenti fiscali particolarmente vantaggiosi nell’ambito della cooperazione internazionale fra imprese. Infatti, prima del riconoscimento normativo di questa figura, le imprese italiane e quelle statunitensi che intendevano costituire una joint venture tra loro non avevano a disposizione un adeguato strumento per poterla gestire e dovevano ricorrere a vari meccanismi, di carattere contrattuale e societario, che si rivelavano particolarmente complessi e poco funzionali ed omogenei. Fra le caratteristiche più importanti del modello, appare particolarmente rilevante il fatto che i soci possano beneficiare della responsabilità limitata per i debiti societari, oltre al fatto che l’ente, salvo alcune eccezioni, gode di un regime fiscale trasparente con conseguente tassazione diretta in capo ai soci (tipico delle ocietà personali), ferma la piena capacità giuridica dell’ente che può essere titolare di rapporti giuridici.
2. La limited liability company deve essere costituita da almeno due persone (con l’eccezione di alcuni Stati), deve contenere nella propria denominazione l’indicazione “Limited Liability Company” oppure la forma abbreviata LLC, Limited, Ltd., Company ed è vietato aggiungere alla denominazione le parole Bank, Insurance, Trust, Trustee, Incorporated e Corporation. Salvo diversa disposizione dello statuto, normalmente è vietata la cessione della partecipazione sociale a soggetti terzi senza il consenso preventivo di tutti i soci (clausola che diventa particolarmente restrittiva in caso di joint ventures). La società, salvo diversa disposizione dello statuto, viene posta automaticamente in liquidazione in caso di fallimento, recesso, morte o liquidazione anche di un solo socio. Per quanto concerne l’amministrazione, questa può esser affidata ad uno o più soggetti, anche non soci, i quali possono delegare anche a non soci una o più funzioni amministrative (officers, o managers), ferma restando la facoltà di tutti soci di partecipare all’amministrazione, differenziandosi in ciò dalla nostra figura di soci accomandanti. Lo statuto può essere modificato con le maggioranze ivi richieste o, in mancanza di indicazioni esplicite, all’unanimità.
3. La diversa ed anzi opposta qualificazione giuridica di questo ibrido istituto nell’ambito dell’ordinamento italiano e di quello statunitense, soprattutto in tema di disciplina fiscale, ne rende particolarmente conveniente l’utilizzo permettendo di superare, fra l’altro, la doppia imposizione che colpisce il reddito prodotto da una società di capitali operante negli USA, sottoposta a prelievo sia nel momento in cui produce il reddito sia in sede di dividendi percepiti dal singolo azionista (i soci americani di una joint venture operante negli USA, mediate la costituzione di una LLC manterrebbero la responsabilità limitata evitando la doppia imposizione). In realtà, anche altri strumenti previsti dall’ordinamento statunitense offrono un regime fiscale trasparente ma, tuttavia, gli stessi non si rivelano adatti alla gestione di una joint venture internazionale. Ci riferiamo alle partnerships (società di persone), le quali però non proteggono i soci dalla responsabilità illimitata e personale per i debiti societari; alle S Corporations le quali, per espresso divieto di legge, non possono avere fra i soci dei soggetti esteri, sotto pena della perdita del regime di tassazione trasparente.
4. Alla luce di quanto sopra, solo la limited liability company si presenta come lo strumento ideale per le esigenze create dalla gestione delle joint ventures internazionali. Peraltro, anche i soci italiani di una joint venture statunitense possono trarre vantaggio dalla fattispecie collettiva in esame in quanto la loro partecipazione alla stessa sembrerebbe qualificata, dallalegge fiscale italiana, come una partecipazione in una società di capitali. Ciò, come noto, si tradurrebbe in una conseguente tassazione degli utili, in capo al socio italiano, solo al momento dell’effettiva percezione degli stessi, beneficiando, nel contempo e quasi sempre, di una totale esenzione d’imposta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di una parziale ma sostanziale esenzione di imposta ai fini IRES. Sotto il profilo fiscale statunitense, invece, la detenzione di una partecipazione in una limited da parte di un socio italiano viene considerata come una semplice gestione di affari negli Stati Uniti tramite una branch. Sebbene i profitti realizzati da questa siano normalmente assoggettati ad una trattenuta del 30% (c.d. branch profit), questa non si applica al socio italiano in virtù della disciplina contenuta nel trattato sulle doppie imposizioni fra Italia e Stati Uniti. Tali norme, emanate il 31.7.1997 ed entrate in vigore il 1.1.1998 stabiliscono che le aliquote ridotte in base all econvenzioni contro la doppia imposizione non si applicano ai redditi corrisposti da un ente ibrido ad un socio estero qualora tali redditi siano soggetti a tassazione nel paese estero ovvero qualora il percettore non ne sia l’effettivo beneficiario ma un semplice conduit. Pertanto, in virtù del regime fiscale trasparente, i redditi delle limited sono assoggettati ad imposta solo nel momento in cui si trasmettono in capo ai soci ed in tal caso, i soci italiani possono scegliere di essere trattati come residenti americani ai soli fini dei redditi conseguiti dalla limited, oppure la stessa sarà tenuta a pagare in anticipo, ogni trimestre, i redditi stimati su base annua. In definitiva, lo strumento in esame appare sicuramente vantaggioso nell’ambito di joint ventures italo-amaricane in quanto, per i soci statunitensi, il regime fiscale trasparente permette loro di evitare la doppia imposizione sugli utili mentre per i soci italiani è possibile ottenere un importante differimento dell’imposta, dato che, nel nostro ordinamento, gli utili della joint venture condotta con il meccanismo della limited non verranno tassati se non in sede di distribuzione ed è anche possibile ottenere una significativa ma parziale esenzione ai fini IRES e totale ai fini IRAP. Per i soci italiani i redditi non vengono assoggettati a ritenuta alla fonte negli Stati Uniti all’atto di distribuzione degli utili ma vengono sottoposti all’imposta progressiva sul reddito con un’aliquota molto inferiore a quella che sarebbe applicabile in Italia a parità di reddito. La normativa fiscale introdotta con il trattato contro la doppia tassazione, inoltre, può avere rilevanza anche per le joint ventures italo-americane che, in forma di limited liability companies operano in Italia. Infatti, consente ai soci americani di beneficiare del regime fiscale trasparente anche in sede di cessione della partecipazione, in quanto i profitti della joint aumentano il costo fiscale della partecipazione, con la conseguente riduzione della plusvalenza e del capital gains all’atto della cessione della partecipazione.
5. In definitiva, i vantaggi correlati all’uso di una limited liability company sono molteplici sia sotto il profilo civile sia sotto quello fiscale. Dal punto di vista civilistico i soci, siano essi italiani o statunitensi, godono della responsabilità limitata per i debiti sociali. Le strutture societarie e le regole amministrative sono più congeniali alla gestione di una joint ventures internazionale. Inoltre, tutti i soci possono partecipare all’amministrazione non essendovi le esclusioni che solitamente accompagnano i soci accomandanti nelle strutture societarie dei sistemi civil law. Infine, in tema di bilancio, i risultati della limited possono essere inclusi nel bilancio consolidato del gruppo. Per quanto concerne i vantaggi di ordine fiscale, negli Stati Uniti, i soci beneficiano del sistema fiscale trasparente ed evitano il regime della doppia imposizione proprio della società americane a responsabilità limitata. In alcuni casi, i soci italiani che partecipano ad una limited americana possono avvantaggiarsidel sistema statunitense dei trattati contro le doppie imposizioni, a meno che non vi sia una clausola negli stessi che applica i benefici solo all’effettivo beneficiario del reddito. Comunque i soci italiani di una limited americana possono ottenere un differimento di imposta in quanto, se ai fini fiscali italiani i redditi non si considerano realizzati fino a quando non vengono percepiti, ai fini fiscali americani, in virtù del regime di trasparenza, sono attribuiti immediatamente ai soci esteri e quindi i redditi percepiti da un socio italiano possono godere di un’esenzione del 60% ai fini IRES e del 100 ai fini IRAP. Peraltro, multinazionali americane possono costituire una specifica limited americana per operare in Italia in forma di branch, avvantaggiandosi del regime fiscale e ottenendo la limitazione di responsabilità. Stesso discorso per la costituzione di una s.r.l. italiana che, ai fini fiscali americani, viene equiparata ad una limited, con il vantaggio che il socio americano della s.r.l. italiana può vantare un credito d’imposta indiretto per le imposte pagate in Italia dalla s.r.l. senza bisogno che gli utili vengano distribuiti al socio americano e vengano assoggettati alla convenzionale ritenuta. Allo stesso modo, un socio americano può utilizzare una limited come una holding company senza che essa dia luogo all’applicazione di complesse discipline fiscali note come “Subpart F Income”. Tramite una limited, i soci italiani possono donare e conferire immobili statunitensi minimizzando l’imposta federale sulle donazioni. I soci italiani, d’altra parte, possono conservare il pieno controllo dei loro investimenti d’oltre oceano detenuti tramite una limited, minimizzando in tal modo la loro esposizione alle imposte americane sulle successioni.