LIMITE DI FIDO
Tipo voce : Glossario
1. Divieto imposto alle banche di concedere credito, inteso in tutte le sue forme tecniche, a un solo soggetto, in misura superiore ad un ammontare considerato prudente dalle autorità stesse e che tradizionalmente viene proporzionato all’entità del patrimonio dell’ente erogante. Tale provvedimento trova la sua ragion d’essere nella necessità di impedire un’eccessiva concentrazione degli impieghi bancari. Con esso si intende, infatti, arginare i pericoli che possono derivare da un legame troppo stretto tra gli enti creditizi e le imprese non bancarie, loro affidate. Il primo provvedimentoin materia (art. 16 del r.d.l. 6.11.1926 n. 1830), confermato successivamente dalla l.b 1936 (art. 35, lett. b), stabilì che la misura massima del fido concedibile da una banca ad unostesso obbligato non potesse superare il quinto del capitale versato (o del fondo conferito) e delle riserve (ordinaria e speciale) della banca, con possibilità di deroga da concedersi caso per caso dalla Banca d’Italia. Le richieste di autorizzazione preventiva che le banche inoltravano all’Organo di vigilanza si intensificarono, però, sempre più a causa dell’aumento della domanda di credito da parte della clientela e del contemporaneo mancato adeguamento del capitale delle banche. Tale situazione spinse il CICR a riformare la materia emanando le delibere del 30.3.1973 e del 4.6.1976 finalizzate ad assicurare maggiore autonomia e flessibilità operativa alle banche. Questa nuova disciplina, che è rimasta in vigore fino al recepimento della dir. 92/121/CE, faceva perno sulle nozioni di “fido eccedente”, “limite individuale di fido” e “massimale globale d’autonomia”. Per fido eccedente si intendeva un fido diretto (di cassa o di firma) o indiretto, garantito o non garantito, d’importo superiore ad un quinto del patrimonio della banca. Il limite individuale rappresentava, invece, il massimo fido che poteva essere accordato ad un singolo cliente senza l’obbligo di chiedere l’autorizzazione all’Organo di vigilanza ed era pari all’ammontare dell’intero patrimonio della banca. Infine, il massimale globale d’autonomia esprimeva il volume complessivo dei “fidi eccedenti” che potevano essere erogati dall’ente creditizio, anche in questo caso senza dover richiedere alcuna autorizzazione. L’ammontare di quest’ultimo era differenziato a seconda del livello del rapporto tra patrimonio e mezzi fiduciari (grado di patrimonializzazione) presentato da ciascuna banca, con un massimo del 40% dei mezzi fiduciari per le banche aventi un rapporto pari almeno all’8% e un minimo del 25% per quelle caratterizzate da un rapporto pari al 3%. Esercitando una sorta di controllo automatico sulle condizioni di solvibilità della banca, esso mirava ad assicurare una proporzione armonica tra crediti per cassa e raccolta. L’ordinamento prevedeva, inoltre, limiti specifi ci, data la loro peculiare operatività, per le casse rurali e artigiane, le filiali di banche estere, gli istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale.
2. Con il passare del tempo, a seguito dell’evoluzione degli aggregati bancari e dell’aumento dei coefficienti patrimoniali, questa normativa perse ogni efficacia restrittiva: il massimale globale d’autonomia era proporzionato a livelli di rapporto tra patrimonio e mezzi fiduciari troppo ridotti rispetto a quelli che ormai caratterizzavano la gran parte delle banche. Inoltre non veniva presa in considerazione alcuna forma di consolidamento né si computavano, nel calcolo del massimale, gli impieghi fuori bilancio. La disciplina, dunque, non costituiva più un incisivo strumento di vigilanza prudenziale in quanto non assicurava un corretto funzionamento del portafoglio crediti. Di conseguenza, al fine di circoscrivere la concentrazione dei rischi bancari e di evitare, tra gli istituti dei vari paesi Membri, distorsioni concorrenziali derivanti da normative diverse, il 22.12.1986 venne emanata dalla CEE la raccomandazione “sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli en- ti creditizi”. Successivamente, dopo una serie di modifiche in senso restrittivo, si è approdati alla dir. CE n. 121 del 21.12.1992, recepita in Italia con il decreto del ministro del Tesoro del 22.6.1993 (n. 242633) e, nell’ottobre del medesimo anno, con le Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia in attuazione al decreto stesso. La direttiva, che si applica a tutti gli enti creditizi senza distinzione tra le varie categorie giuridiche, ha introdotto dei margini più restrittivi e alcune importanti novità. In primo luogo il carattere inderogabile dei limiti all’assunzione dei rischi. La normativa, infatti, considera “grande rischio” la posizione di rischio d’importo pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza dell’ente creditizio e ne assoggetta la concessione a due limiti quantitativi: individuale e globale. Il primo prevede che l’ente creditizio non possa concedere a una singola controparte - cliente o gruppo di clienti collegati - fidi d’importo superiore al 25% del patrimonio di vigilanza. Il secondo prevede che l’ente creditizio non possa concedere grandi fidi per un ammontare cumulativamente superiore all’800% del patrimonio di vigilanza. Inoltre, rispetto alla precedente disciplina, viene ampliata la nozione di rischio a tutte le forme con cui le banche assicurano sostegno finanziario alla clientela. Assume pertanto notevole importanza qualsiasi tipo di finanziamento e di garanzia offerti alla controparte e comportanti un rischio di credito per l’ente creditizio (per l’individuazione analitica delle voci si fa riferimento agli aggregati previsti dalla dir. 89/647/CE sul coefficiente di solvibilità). Infine viene introdotto il principio del “doppio consolidamento” secondo il quale i grandi fidi devono essere determinati considerando da un lato i fidi accordati dalla banca non solo al singolo cliente ma anche alle altre entità del gruppo al quale esso appartiene (consolidamento dal lato del cliente) e dall’altro i fidi concessi al cliente dalla banca e anche dalle istituzioni finanziarie facenti parte del medesimo gruppo creditizio (consolidamento dal lato dell’intermediario). V. grandi fidi.