LIFO
Acr. di: Last In First Out. Procedimento per la valutazione delle rimanenze, basato sul presupposto che la quantità entrata per ultima in magazzino sia la prima ad uscirne. AL termine del periodo di rilevazione, che varia in funzione degli effettivi tempi di permanenza dei vari livelli quantitativi di scorte (nel “LIFO continuo”) ovvero ha una durata convenzionale (nel “LIFO a scatti o discontinuo”), la giacenza finale si confronta con quella iniziale: se risulta maggiore, gli incrementi si valutano al costo unitario reale o medio verificatosi nel periodo; se, invece, è inferiore, i decrementi si imputano alle stratificazioni formatesi nei periodi precedenti, a cominciare dalla più recente. Se, p.e., la giacenza iniziale è così strutturata:
1.000 unità a € 400 = € 400.000
100 unità a € 450 = € 45.000
100 unità a € 500 = € 50.000 1.200 unità = € 495.000
possono essere ipotizzati due casi opposti: che la rimanenza finale risulti di 1500 unità, essendo di € 550 il valore unitario attribuibile all’incremento di 300 unità; che la rimanenza finale risulti di 900 unità, con un decremento di 300 unità. Nel primo caso, la giacenza finale sarà così valutata:
valore della consistenza iniziale € 495.000
più incremento:
300 unità a € 550 € 165.000
valore della consistenza finale € 660.000
Nel secondo caso, la rimanenza finale verrà così valutata:
valore della consistenza iniziale € 495.000
meno:
decremento imputabile all’ultima straficazione: (100 unità a € 500) € 50.000
decremento imputabile alla penultima stratificazione: (100 unità a € 450) € 45.000
decremento imputabile alla prima stratificazione: (100 unità a € 400) € 40.000
valore della consistenza finale € 360.000
In linea generale il procedimento LIFO, attribuendo ai decrementi quantitativi delle scorte i valori unitari più recenti, conduce a valutare la rimanenza ai prezzi più vecchi. In presenza di prezzi crescenti (o decrescenti), ciò determina una certa sottovalutazione (o sopravvalutazione) degli stocks rispetto al criterio del costo medio ponderato. Il “LIFO a scatti annuali”, ai sensi dell’art. 53 del TUIR, è adottabile, in sede di determinazione del reddito d’impresa fiscalmente imponibile, sia nella valutazione delle rimanenze di beni che nella valutazione dei titoli.