LICENSING

Tipo voce : Glossario

Espressione inglese che designa il contratto in base al quale il licenziante, titolare di un brevetto, concede al licenziatario il diritto di utilizzare l’invenzione che ne costituisce l’oggetto (v. brevetto), dietro pagamento di un compenso. Poiché il brevetto conferisce al titolare il potere di vietare ad altri l’uso di un processo produttivo (brevetto di processo), la fabbricazione e la vendita del prodotto brevettato (brevetto di prodotto) o del prodotto destinato ad un nuovo uso (brevetto di uso), la cessione di licenza sì caratterizza per un contenuto negativo, come una rìmozione di un divieto generalmente posto in relazione ad una attività che sarebbe per sua natura lecita (utilizzazione di una conoscenza legittimamente acquisita). L’obbligo del licenziante, in altre parole, consiste nel consentire ad altri (licenziatario) di svolgere una determinata attività. Il contratto può tuttavia prevedere che il licenziante assuma obblighi addizionali aventi contenuto positivo: licenziare eventuali futuri miglioramenti del prodotto o del processo, perseguire gli attì di contraffazione, difendere il brevetto da azioni di invalidazione e opposizione, fornire know how non brevettato ad integrazione del brevetto stesso (il cosiddetto ancillary know how). Il licensing propriamente detto ha per oggetto esclusivamente la cessione di un brevetto, anche se l’espressione è spesso usata nella pratica anche per identificare la cessione di know how (la cosiddetta licenza di know how), che riguarda quella parte della tecnologia non tutelata da brevetto o da altri diritti di proprietà industriale. Molte clausole tipiche vengono utilizzate in entrambi i contratti. Spesso si hanno licenze su procedimenti tecnologici non brevettati o muniti di tutela molto labile, p.e. nel caso di cessione di impianti chiave in mano tra un produttore di un paese industrializzato e quello di un paese in via di sviluppo, in cui il processo trasferito presenta scarsi elementi di originalità. Un altro caso ricorrente è la licenza riguardante prodotti non brevettati: il ricorsi ad essa da parte del licenziatario può essere motivato dall’esigenza di disporre di tutte le informazioni tecniche necessarie e dei futuri miglioramenti del prodotto, di usufruire della consulenza e assistenza del licenziante, di utilizzare il marchio così via. Più in generale, il licensing è formula interessante per il licenziata in quanto consente di accedere a nuove tecnologie e di affacciarsi più facilmente sui mercati internazionali. Per quanto guarda il licenziante, il licensing gli consente di inserirsi in mercati per vari motivi inaccessibili all’esportazione o a investimenti diretti e presenta ulteriori vantaggi quali la minimizzazione dei costi di commercializzazione, una maggiore redditività degli investimenti in ricerca e sviluppo, una maggiore rapidità di diffusione delle innovazioni rispetto alla concorrenza. La conclusione di un accordo di licensing può essere richiesta da mutamenti in atto nel settore industriale o nell’ambiente internazionale (nei paesi dell’Est può essere una via per ottenere redditi meno soggetta a rischi monetari dell’esportazione, in quanto le royalties sono soggette a revisione) o ancora può essere imposta da imprese antagoniste, in presenza di sospetto di imitazione di brevetti, con uno scambio di licenze incrociate. D’altra parte il licensing presenta il rischio di favorire la nascita di nuovi concorrenti, specialmente nel caso in cui la tecnologia non sia sufficientemente salvaguardata da brevetti o consista in know how non brevettato.

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