LIBRO FIDI

Libro previsto dall’art. 37, 2° comma, l.b. 1936 sul quale le banche dovevano trascrivere, secondo le Istruzioni della Banca d’Italia, le concessioni di fido, specificando il nome dei funzionari che le propongono. Il libro fidi rientrava tra le scritture contabili e l’omissione e la irregolarità della tenuta erano soggette alle normali sanzioni in materia di scritture contabili. L’art. 37 l.b. 1936 è stato abrogato dal TUBC (art. 161) che ha delegificato anche questa materia rimettendo alla Banca d’Italia di fissare in proposito regole di carattere generale (art. 53). Nelle Istruzioni di Vigilanza vigenti non si trovano indicazioni sull’argomento, di modo che l’obbligo di tenere il libro fidi non esiste più. Le informazioni che erano desumibili da questo documento sono comunque fornite con ben maggiore tempestività e completezza dalle rilevazioni contabili e statistiche computerizzate.

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