LIBRI CONTABILI

Registri che accolgono le scritture economico-finanziarie dell’azienda al fine di conservare memoria e documentazione dei fatti di gestione, secondo criteri di ordinata e corretta contabilità. In senso lato, comprendono l’intero campo delle rilevazioni amministrative, siano esse raccolte o meno in libri, o in schedari o in memorie elettromagnetiche. I libri contabili si distinguono in obbligatori, se la loro tenuta è imposta per legge, e facoltativi. Tra quest’ultimi, ricordiamo: il libro di prima nota o brogliaccio, il libro di carico e scarico di magazzino, il libro di carico e scarico di portafoglio, gli scadenziari, il libro copia fatture ecc. Le scritture contabili debbono essere tenute a norma dell’art. 2219 c.c. e conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione o, comunque, per il periodo previsto da leggi speciali. Le imprese commerciali, fatta eccezione per i piccoli imprenditori, debbono tenere il libro giornale e il libro degli inventari, oltre che le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’azienda e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, oltre che le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. In base alle disposizioni che regolano l’assicurazione obbligatoria del personale dipendente, in materia di previdenza, assistenza sanitaria e prevenzione degli infortuni sul lavoro, le imprese commerciali debbono tenere il libro matricola e il libro paga. A norma degli artt. 23, 24 e 25 del d.p.r. 26.10.1972 n. 633, i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto debbono tenere il registro delle fatture o quello dei corrispettivi e il registro degli acquisti numerati e bollati oltre che tenuti e conservati a norma dell’art. 39 del d.p.r. 1972/633, cit. Ai sensi delle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi di cui al d.p.r. 29.9.1973 n. 600, e successive modificazioni: le imprese commerciali, le società e gli altri enti equiparati, sempre ché non ammessi alla contabilità semplificata di cui all’art. 18, oltre il libro giornale, il libro degli inventari, i registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, se del caso, i libri sociali obbligatori, debbono tenere le scritture ausiliarie (libro mastro) e, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei cespiti ammortizzabili, oltre che il registro dei codici e procedure meccanografiche con l’inventario dei vari supporti meccanografici sia dei flussi dei dati che dei programmi; in quanto sostituti d’imposta, gli stessi soggetti, ammessi o meno alla contabilità semplificata, debbono indicare nel libro matricola, per ogni dipendente, il numero delle persone a carico e le detrazioni d’imposta, oltre che, nel libro paga, le somme e i valori corrisposti a ciascun nominativo e l’ammontare delle ritenute fiscali; i sostituti d’imposta che non fruiscano del regime di contabilità semplificata debbono registrare i compensi e le altre somme soggette a ritenuta di acconto a norma dell’art. 25 e del comma 5 dell’art. 26, in ordine cronologico e distintamente per causale, in appositi conti individuali intestati a ciascun percipiente, con l’indicazione della causale e dell’ammontare al lordo e al netto delle ritenute operate. La mancata tenuta dei libri obbligatori può comportare effetti sfavorevoli per l’imprenditore commerciale. Infatti, a norma dell’art. 217 r. d. 16.3.1942 n. 267, è punito con la pena da sei mesi a due anni (oltre alle pene accessorie), se è dichiarato fallito, l’imprenditore che durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in modo irregolare o incompleto. Analogamente l’imprenditore, per essere ammesso alle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata, deve dimostrare di aver tenuto una regolare contabilità nei due anni precedenti o dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata. L’obbligo di bollatura (e della vidimazione iniziale) del libro giornale e del libro degli inventari è stato soppresso dall’art. 8 della l. 18.10.2001 n. 383 (Legge Tremonti-bis), ferma restando la formalità di numerazione progressiva delle pagine. Lo stesso articolo ha soppresso l’obbligo di bollatura e vidimazione anche dei registri previsti dalla legislazione tributaria, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.

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