LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Tipo voce : Glossario
In base al disposto degli artt. 49-55 (ex 59- 66) del Trattato CE, gli Stati membri si impegnavano a sopprimere gradatamente, durante il periodo transitorio (il cui termine era fissato al 31.12.1969), le restrizioni alla libera prestazione dei servizi. Contestualmente a quanto sopra gli Stati si impegnavano anche a non introdurre nuove restrizioni rispetto alla libertà raggiunta al momento dell’entrata in vigore del Trattato. I servizi sono a loro volta definiti, nell’art. 50 (ex 60), come le “prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolati dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone”. Essi comprendono attività di carattere industriale e non, commerciale (e finanziario in genere), artigianale, delle libere professioni. Così come per la libertà di stabilimento, il Consiglio, entro la fine della prima tappa del periodo transitorio (1961), ha stabilito, come prevedeva l’art. 52 (ex 63) CE, un programma generale per la soppressione delle restrizioni esistenti all’interno della Comunità e relative alla soppressione dei servizi. Le norme concernenti la libertà di prestazione dei servizi prevedevano ancora, da un lato, che si applicassero alla materia le stesse eccezioni previste per la libertà di stabilimento (v. diritto di stabilimento), dall’altro lato, che fino al momento in cui le restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi non fossero state soppresse, gli Stati membri le avrebbero applicate senza discriminazione di nazionalità e di residenza. Infine, in base all’art. 53 (ex 64) CE, gli Stati membri si dichiaravano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi anche in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive via via approvate dal Consiglio per l’attuazione del programma generale; quando ciò fosse lo consentito dalla situazione economica generale e dal singolo settore considerato.
Liberalizzazione nel settore bancario. Per il settore bancario, la liberalizzazione dei servizi vincolati a movimenti di capitale, in base al disposto dell’art. 51, n. 2, CE (ex 61), doveva essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali. Dopo la firma dell’Atto unico europeo (1986), la legislazione comunitaria in materia ha avuto un notevole sviluppo; si ricordano, in particolare, le direttive: sui conti annuali e conti consolidati delle banche (direttiva 86/635/CE dell’8.12.1986); sulla pubblicità dei documenti contabili delle succursali di enti creditizi (direttiva 89/117/CE del 13.2.1989); sui fondi propri degli enti creditizi (direttiva 89/299/CE del 14.4.1989 poi modificata dalla direttiva 92/16/CE, del 16.3.1992); sui coefficienti di solvibilità degli stessi (direttiva 89/647/CE del 18.12.1989 poi modificata dalle direttive 91/31/CE del 19.12.1990 e 92/ 633/CE del 21.12.1992). Le prime due direttive sono state attuate, in Italia, con il d.l. 27.1.1992 n. 87. Fondamentale in materia è poi la seconda direttiva relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio (direttiva 89/646/ CE del 15.12.1989). Essa si basa, infatti, da un lato, sul principio della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi degli enti creditizi nel territorio della Comunità; dall’altro lato, sul principio del reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza e infine sul principio che la vigilanza sia in concreto esercitata da parte dello Stato di origine (Home Country Law). Con riferimento ai gruppi bancari multinazionali, la direttiva 92/30/ CE del 4.4.1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi, ha abrogato, a partire dal 1°.1.1993, la direttiva 83/350/CE del 13.6.1983, precedentemente in vigore. La normativa comunitaria è poi completata dalla direttiva 93/6/CE del Consiglio del 15.3.1993, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e dalla direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.5.1994 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. In ultimo, per quanto riguarda la circolazione dei servizi in materia di borse valori, v. direttive comunitarie sulle borse).