LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI E LIBERTÀ DEI PAGAMENTI

Tipo voce : Glossario

La materia costituisce una delle libertà fondamentali dei Trattati istitutivi delle Comunità europee. Il diritto originario ad essa relativo è stato modificato nella numerazione dal Trattato di Amsterdam (1997) e figura attualmente nel capo IV del titolo III (Capitali e pagamenti), agli articoli dal 56 al 60 del Trattato CE (ex artt. 73B/73G TCE). Il Trattato (art. 56 CE) sancisce il divieto assoluto di qualsiasi restrizione ai movimenti di capitali ed ai pagamenti tra Stati membri, oltre che tra Stati membri e Paesi terzi.

1. Definizioni. La Corte di giustizia CE ha precisato le nozioni di movimento di capitali e di pagamenti correnti (sent. 31.1.1984 in causa Luisi). S’intende per movimento di capitali solo le operazioni finanziarie che non costituiscono pagamenti correnti, hanno per oggetto l’impiego di valuta e non la remunerazione di una prestazione; per pagamento corrente i trasferimenti di valuta che costituiscono controprestazione all’interno di una transazione.

2. Normativa sui capitali. La libera circolazione dei capitali (e la libertà dei pagamenti) trova alcune deroghe in forza dell’art. 59 CE (ex 73F TCE) il quale prevede la possibilità che non i singoli Stati membri (come stabilito invece dall’art. 3 della direttiva 88/361) ma il Consiglio, su proposta della Commissione e sentita la Banca Centrale Europea, adotti delle misure di salvaguardia per non più di sei mesi, quando “in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da Paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell’Unione economica e monetaria”. Il principio della libera circolazione dei capitali resta un caposaldo del processo di integrazione comunitaria. A livello nazionale il nostro Paese ha dato attuazione alla direttiva 91/308 in materia solo con il d.lg. 30.4.1997 n. 125, Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, stabilendo la necessità di una mera dichiarazione all’UIC invece del previgente divieto per i residenti di esportare o importare al proprio seguito denaro, titoli o valori mobiliari per un valore superiore ai venti milioni. Con tale decreto il nostro ordinamento si è conformato agli orientamenti della Corte di giustizia secondo cui le norme concernenti la libera circolazione dei capitali sono da ritenere dotate di efficacia diretta (sentenza Bordessa del 23 febbraio 1995 nelle cause riunite C-358/93 e C-416/93 e sentenza Sanz de Lera del 14 dicembre 1995, cause riunite C-163/94, C-165/ 94 e C-250/94).

3. Normativa sui pagamenti. Tra le norme di recente poste in essere in materia dalle istituzioni comunitarie, conviene ricordare la direttiva 97/5 sui bonifici transfrontalieri adottata dal Parlamento e dal Consiglio il 27 gennaio 1997, con l’obiettivo di rendere rapidi, sicuri ed economici i bonifici da uno Stato membro all’altro; tale direttiva prevede, per i bonifici di importo non superiore a 50.000 euro, una serie di obblighi minimi a carico degli enti che li eseguono, in particolare di offrire preventivamente le opportune informazioni ai clienti, di rispettare i tempi di esecuzione e di garantire il rimborso del bonifico in caso di non raggiungimento dello scopo. Con la Direttiva 97/9 del 3 marzo 1997, Parlamento e Consiglio hanno invece inteso offrire un’adeguata garanzia agli investitori attraverso sistemi di indennizzo con un denominatore comune negli Stati membri. Il Parlamento e il Consiglio hanno anche adottato il 19.5.1998 la direttiva 98/26 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli. Alla luce del rapporto Lamfalussy del 1990 i governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci avevano, infatti,messo in evidenza i rilevanti rischi sistemici insiti nei sistemi di pagamento che operano sulla base di una pluralità di forme giuridiche in materia di netting dei pagamenti, in particolare di netting multilaterale, e sottolineato come la riduzione dei rischi giuridici connessi con la partecipazione a sistemi con regolamento lordo in tempo reale fosse di importanza capitale, dato il crescente sviluppo di tali sistemi.La direttiva considera inoltre della massima importanza ridurre il rischio connesso con la partecipazione ai sistemi di regolamento titoli, in specie se vi è una relazione stretta tra questi e i sistemi di pagamento, e ciò con l’obiettivo finale di contribuire a rendere efficiente il sistema di pagamento transfrontaliero col regolamento dei titoli all’intero della Comunità europea.

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