LETTERA DI CREDITO

Documento contenente l’ordine dato da una banca ad una o più filiali o a corrispondenti, di mettere a disposizione del titolare della lettera una determinata somma di denaro, utilizzabile a sua richiesta, nei limiti e alle condizioni in essa stabilite. Essa deve indicare il nome del beneficiario, la durata del credito, le modalità di utilizzo. La lettera di credito (o credenziale) attesta (esistenza di un’apertura di credito speciale, cui ricorrono coloro che, avendo bisogno di disponibilità monetarie su piazze estere, desiderano evitare il trasferimento diretto di valori. La banca emette la credenziale previo versamento, da parte del richiedente, della somma di cui quest’ultimo desidera disporre all’estero a meno che il richiedente non sia affidato presso la banca e la credenziale rientri nell’utilizzo del fido. La lettera di credito può essere semplice o circolare. È detta semplice (o diretta) quando è indirizzata ad una determinata banca, alla quale è stato inviato lo specimen della firma del beneficiario (talvolta la lettera di credito non viene emessa e la banca si limita a trasmettere alla propria corrispondente un semplice ordine di accreditamento, con lo specimen della firma del cliente). La lettera di credito è circolare quando può essere utilizzata presso più corrispondenti. Con la c.d. credenziale di indicazione la lettera viene indirizzata indistintamente a tutte le corrispondenti della banca emittente. La lettera di credito può essere revocabile o irrevocabile a seconda che possa essere annullata o meno in qualsiasi momento. La irrevocabilità del credito, limitata al termine indicato, può tuttavia essere annullata con la lettera di proroga. L’utilizzazione parziale del credito viene annotata sulla lettera; l’utilizzazione integrale comporta il ritiro della stessa e la restituzione alfa banca emittente. Se la banca intende procurare al beneficiario della lettera anche una certa assistenza finanziaria e commerciale rilascia la credenziale di raccomandazione. Con la lettera di conferma la banca notificante, cioè la corrispondente estera, si dichiara disposta ad eseguire l’ordine della banca emittente. La banca percepisce una commissione di accreditamento all’atto del rilascio della lettera di credito calcolata in percentuale dell’ammontare messo a disposizione; ulteriori provvigioni e spese vengono poi corrisposte in relazione all’utilizzo alla banca emittente o alla banca corrispondente. Spesso la lettera di credito è richiesta dagli esportatori alla banca dell’importatore che rilascia loro la c.d. lettera di credito di negoziazione: gli esportatori la uniranno alla tratta spiccata sul compratore per chiederne la negoziazione presso la banca o le banche corrispondenti indicate nella lettera (v. credito documentario).

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