LEGGE DI BILANCIO

Legge di approvazione del bilancio annuale di previsione dello Stato. La legge di bilancio è una legge formale che non può apportare modifiche alla legislazione materiale in vigore e non può introdurre nuovi tributi e nuove altre entrate e spese. Il Governo presenta la legge di Bilancio al Parlamento entro il 30 ottobre.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 81 della Costituzione, "ogni anno, le Camere approvano i bilanci e il rendiconto finale dei conti presentati dal Governo". Oltre a stabilire che il bilancio sia annuale, questo comma costituzionale suddivide chiaramente le competenze del Governo e del Parlamento, autorizza quest'ultimo ad approvare il bilancio, mentre si attribuisce al primo, e a nessun altro organismo, il potere (dovere) di presentare il bilancio. Dal punto di vista economico finanziario, le decisioni riguardo alla legge di Bilancio, sono collegate alla legge Finanziaria (sostituita dalla legge di Stabilità) che attua gli obiettivi programmatici delineati nel documento di programmazione economico finanziaria -DPEF (sostituito dalla Decisione di Finanza Pubblica -DFP).

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