LEASING INTERNAZIONALE
1. Termine generico che fa riferimento ad una gamma assai ampia e diversificata di schemi di finanziamento. È possibile, in particolare, isolare tre macro-classi di operazioni denominabili “leasing internazionale”: quella in cui il locatario risiede in un paese diverso da quello del locatore e del fornitore del bene (export leasing); quella in cui le tre parti coinvolte (produttore, locatore, locatario) risiedono in tre paesi diversi (foreign to foreign leasing); quella in cui, pur appartenendo formalmente sia il locatario che il locatore allo stesso paese, accade che il primo agisca in qualità di semplice “agente” di una società di leasing estera. Per quanto concerne il regime fiscale proprio del leasing internazionale va solo segnalato che molti dubbi esistono ancora al riguardo non essendosi né il legislatore fiscale italiano né la dottrina occupati che in modo frammentario della questione. I problemi che si segnalano, al riguardo, concernono tanto la disciplina propria del reddito d’impresa, nell’ipotesi di contratto di leasing stipulato con il locatore estero in relazione a beni esistenti sul territorio dello Stato, quanto la disciplina delle ritenute sui canoni pagati, quanto, infine, il regime IVA del rapporto considerate anche le recenti modifiche introdotte nell’art. 7, lett. d), d.p.r. 26.10.1972 n. 633 in tema di territorialità dell’imposta. Il leasing internazionale è particolarmente praticato dai paesi anglosassoni e dal Giappone, assai meno in Italia, dove per altro va progressivamente diffondendosi.
2. Convenzione Unidroit sul leasing finanziario internazionale. Convenzione firmata ad Ottawa il 28.5.1988 e ratificata in Italia il 29.10.1993 sul leasing finanziario internazionale, entrata in vigore in Italia il 1° maggio 1995. Stabilisce norme uniformi per l’ipotesi in cui locatario e locatore risiedano in Stati contraenti diversi e il contratto, disciplinato dalla legge di uno Stato contraente, abbia ad oggetto beni strumentali non di consumo. Ai fini della Convenzione, il leasing finanziario presenta determinate caratteristiche: in particolare occorre che i canoni fissati nel contratto siano calcolati tenendo conto soprattutto dell’ammortamento totale o parziale del costo del bene. È invece irrilevante che il locatario abbia o meno l’opzione di acquistare il bene o che tale opzione possa essere esercitata per un prezzo o per un canone nominali. Con riguardo ai diritti e agli obblighi delle parti, è stabilito in particolare che i diritti reali del concedente sul bene sono opponibili al fallimento e ai creditori dell’utilizzante, anche qualora questi ultimi abbiano compiuto atti cautelari o esecutivi sul bene medesimo (fatte salve però le ragioni di coloro che vantano privilegi o garanzie mobiliari); è esclusa in linea di principio la responsabilità del concendente per danni arrecati dalla cosa; è inderogabilmente dovuta la garanzia di pacifico godimento contro chi vanti diritti incompatibili con quello dell’utilizzatore; è concessa, infine, all’utilizzatore azione diretta nei confronti del fornitore che non adempia agli obblighi assunti nel contratto di fornitura. In caso di inadempimento del concedente l’utilizzatore ha il diritto di rifiutare il bene, sospendere il pagamento dei canoni, ovvero risolvere il contratto di leasing (non è data invece azione di risarcimento dei danni); nel caso inverso di inadempimento dell’utilizzatore, il concedente può chiedere i canoni a scadere, se previsto dal contratto, ovvero risolvere il contratto e chiedere la restituzione del bene e il risarcimento dei danni.