IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE GIURIDICHE - IRPEG

Tipo voce : Glossario

Acr. di: Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche. Tributo diretto volto a realizzare un prelievo proporzionale sul reddito complessivo posseduto dalle persone giuridiche oltreche dagli enti privi di personalità giuridica cui la legge riconosce una capacità contributiva autonoma rispetto a quella delle persone fisiche che ne fanno parte. È stata sostituita dal 1°.1.2004 dall’IRES in seguito alla riforma Tremonti (l. 7.4.2003 n. 80 di delega per la riforma del sistema fiscale statale). I soggetti passivi dell’IRPEG, nei confronti dei quali trovava applicazione l’imposta fino al 31.12.2003, sono: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicura zione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (art. 87, d.p.r. 22.12.1986 n. 917). Il presupposto di fatto del tributo era costituito dal possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte. Per i soggetti residenti vale il principio della tassazione mondiale, era tassabile cioè il reddito ovunque prodotto, salvo il riconoscimento, quale misura di diritto interno volta a ridurre l’inconveniente della doppia tassazione internazionale, di un limitato credito d’imposta per i tributi assolti all’estero sui redditi ivi prodotti. Le società ed enti non residenti soggiaccevano, invece, al tributo limitatamente ai redditi considerati prodotti nel territorio dello Stato, secondo i principi generali previsti per ciascuna categoria di reddito (per il reddito di impresa, quindi, si tiene conto solo di quello prodotto mediante una stabile organizzazione in Italia). In linea di principio, la base imponibile era costituita dal reddito complessivo netto, e cioè, dalla somma di tutti i redditi del soggetto passivo, con esclusione in ogni caso dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Il reddito complessivo era costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d’imposta e si determinava, di regola, unitariamente sulla base delle risultanze del conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto, secondo i principi stabiliti per la determinazione del reddito d’impresa agli effetti dell’applicazione dell’IRPEF. Norme particolari per la determinazione della base imponibile sono stabilite per ciascuno dei soggetti passivi sopra indicati. In specie, il reddito delle società e degli enti commerciali è qualificato reddito d’impresa quale che ne sia la fonte: valgono, dunque, le regole in materia di reddito d’impresa dettate per l’IRPEF.

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×