IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' - IRES
Tipo voce : Glossario
Col d.lg. 12.12.2003 n. 344 è stata istituita, a partire dall’anno 2004, la nuova Imposta sul reddito delle società, denominata IRES, in sostituzione della precedente IRPEG. I decreti MEF 23.4.2004 e 9.6.2004 hanno emanato le disposizioni applicative relative agli istituti della trasparenza fiscale e del regime di tassazione del consolidato fiscale nazionale. È stata così avviata la prima parte della riforma Tremonti, in base alla legge delega 7.4.2003 n. 80 per la riforma del sistema fiscale statale, che mira a modernizzare il sistema tributario italiano e a ridurne la pressione fiscale. La nuova imposta abbassa il carico fiscale, che passa dal 36% dell’Irpeg al 33% e introduce innovazioni notevoli, tra cui principalmente gli istituti dell’opzione per la trasparenza fiscale per le società di capitali a ristretta base azionaria (v. trasparenza fiscale nn. 2 e 3), del consolidato fiscale nazionale, del consolidato fiscale mondiale e le misure per la nuova azione di contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese (v. thin capitalization).
1. Soggetti passivi. Sono soggetti passivi dell’Ires e seguenti società ed enti residenti nel territorio dello Stato e cioè le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici, gli enti commerciali, commerciali e non, pubblici e privati. Sono soggetti passivi anche le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi tra gli enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo. Sono considerati residenti le società ed enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale; la sede dell’amministrazione; l’oggetto principale stabilito in base alla legge, all’atto costitutivo o statuto, o in base all’attività effettivamente esercitata in mancanza dell’atto costitutivo o statuto.
2. Aliquota e base imponibile. L’aliquota è del 33% del reddito imponibile. Si applica sulla base imponibile pari alla differenza tra i ricavi considerati tassabili e i costi ammessi in deduzione, ottenuti nel periodo d’imposta. Per principio generale, i costi sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati nel conto economico e concorrono alla base imponibile nel periodo d’imposta in cui tale imputazione è effettuata. Detto altrimenti, la base imponibile è costituita dall’utile o dalla perdita di conto economico dopo aver applicato le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla legge tributaria. Innovazioni di rilievo del d.lg. 12.12.2003 n. 344 che riguardano la base imponibile sono il nuovo regime impositivo dei dividendi, il trattamento fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze di partecipazioni (principio della participation exemption) e il pro rata di indeducibilità degli oneri finanziari.
3. Nuovo regime impositivo dei dividendi. È abolito il meccanismo del credito di imposta secondo il quale si considerava effettivo possessore dell’utile il socio e non la società che lo produce di modo che l’imposta assolta dalla società determinava crediti di imposta riconosciuti fiscalmente ai percettori dei dividendi. Il d.lg. 12.12.2003 n. 344 introduce il sistema dell’esenzione per cui non concorrono a formare il reddito dell’esercizio il 95% degli utili distribuiti dalle società con personalità giuridica anche non residenti, comprese le società in fase di liquidazione, fatta eccezione per quelli distribuiti da società residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato.
4. Trattamento fiscale delle plusvalenze di partecipazioni. È denominata participation exemption l’esenzione da tassazione delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione di partecipazioni che rispondono a determinati requisiti, presupponendosi che le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni rappresentano utili già conseguiti dalla società partecipata e perciò già tassati in capo alla medesima. Corrispondentemente le minusvalenze sono indeducibili. L’esenzione opera in presenza di requisiti soggettivi e oggettivi, e richiede il rispetto di alcune disposizioni antielusive: deve trattarsi di plusvalenze realizzate per cessioni di partecipazioni in società, residenti e non, purché rappresentino immobilizzazioni finanziarie, la partecipata eserciti effettivamente attività commerciale e non risieda in territori soggetti a regime fiscale privilegiato. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli sono esenti a condizione che la società partecipata eserciti un’impresa commerciale. Si presume che tale requisito non ricorre mai per le imprese partecipate il cui patrimonio è costituitoprevalentemente da beni immobili, diversi dagli strumentali e dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Non generano plusvalenze esenti le cessioni di obbligazioni convertibili, di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare, di quote di partecipazione nelle SICAV e non rientrano nel regime le cessioni di titoli pronti contro termine e le operazioni di prestiti di titoli.
5. Pro rata di indeducibilità degli oneri finanziari. La base imponibile è aumentata di quella parte degli oneri finanziari che non sono deducibili non solo per lo stato di thin corporation dell’impresa, sulla base di un sistema di calcolo, denominato pro-rata, che tiene conto delle plusvalenze e dei dividendi esenti e del nuovo sistema di calcolo, denominato pro-rata patrimoniale (art. 97 del d.lg. 12.12.2003 n. 344), destinato a ridurre la deducibilità degli interessi passivi correlati al possesso di partecipazioni esenti.