INTERESSI NELLE OPERAZIONI BANCARIE

Tipo voce : Glossario

1. La materia degli interessi, per quanto attiene al settore della operazioni bancarie, era imperniato attorno a tre clausole tradizionalmente utilizzate: la clausola uso piazza, la clausola di anatocismo e la cosiddetta clausola di spostamento della valuta. Per ciò che concerne la clausola interessi uso piazza, essa prevedeva che il tasso degli interessi attivi potesse essere variato unilateralmente dalla banca in corso di rapporto e riferito alle “condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza” (art. 8, comma 3 n.u.b.). Tale clausola è stato oggetto di problemi di validità in quanto secondo taluni è in contrasto con il dettato dell’art. 1284 c.c., che richiede la determinazione per iscritto per gli interessi superiori al tasso legale, e con il dettato dell’art. 1346 c.c. che richiede la determinabilità dell’oggetto del contratto. La questione era stata comunque superata dall’art.4, comma 3, della l. 17.2.1992 n. 154 (“norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”), a tenor del quale “le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”. L’art. 117 TUBC ha prescritto ora un contenuto minimo obbligatorio dei contratti. I tassi di interesse e ogni altro prezzo e condizione, inclusi gli eventua- li maggiori oneri in caso di mora nei contratti di credito, devono essere appunto indicati dal contratto medesimo. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente tali condizioni deve essere espressamente indicata e approvata specificamente dal cliente (v. jus variandi). Soprattutto poi, al 6° comma, si stabilisce che sono nulle e si considerano non apposte le clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, dei prezzi e delle condizioni praticati, oltre che quelle che prevedevano tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente di quelli pubblicizzati. Tale nullità e l’inosservanza della norma che dispone l’indicazione nel contratto degli elementi economici del rapporto hanno per conseguenza l’applicazione, per ciò che concerne i tassi di interesse, del tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; per ciò che invece riguarda gli altri prezzi e condizioni, si applicano quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapportoper le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità, nulla è dovuto. In base all’art. 116 TUBC, infatti, in ciascun locale in cui il pubblico ha indiscriminato accesso deve essere esposta ogni condizione economica relativa ai servizi offerti; anche qui non è ammesso il rinvio agli usi. È stabilito poi un regime speciale per le aperture di credito in conto corrente (v. apertura di credito).

2. La clausola di anatocismo prevede (art. 7,comma 3 n.u.b.) che gli interessi addebitati al cliente “producano a loro volta interessi nella stessa misura”. Anche questa clausola solleva dubbi di legittimità in quanto sembra porsi in contrasto con il divieto posto dall’art. 1283 c.c. È tuttavia opinione prevalente che il divieto di anatocismo non trovi applicazione con riguardo all’impresa bancaria in quanto nel settore vi è un uso specifico che lo consente. Sul punto nessuna innovazione è stata apportata dalla l. 17.1.1992 n. 154 sulla trasparenza. Viceversa, l’introduzione dell’art. 25, comma 3 del d.lg. 4.8.1999 n. 342 cosiddetto decreto di salvataggio dell’anatocismo bancario) è stata accompagnata da fortissime polemiche nel mondo politico ed economico, suscitando l’immediata reazione delle associazioni a tutela dei consumatori ed il successivo intervento della Corte Costituzionale. Utilizzando la delega per apportare disposizioni integrative e correttive al TUBC (legge 24.4.1998 n. 128), il Governo emanò il d.lg. 4.8.1999 n. 342 in seguito al revirement della Cassazione che, con due storiche sentenze (I sez. n. 2374 e III sez. n. 3096 del 1999), sancì la “nullità della previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto essa si baserebbe su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria”. In tal modo, il sistema bancario italiano avrebbe rischiato il collasso davanti allo spettro dei 100 miila miliardi da restituire ai clienti. Per evitare tale catastrofica prospettiva, il Governo attribuì al CICR il potere di stabilire, con apposita delibera, modalità e criteri per la produzioni di interessi maturati nelle operazioni bancarie, col vincolo di assicurare la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori (art. 25, comma 2, che introduce il comma 2, art. 120, TUBC) ed emanò una norma transitoria di sanatoria in base alla quale le vecchie clausole negoziali di capitalizzazione degli interessi trimestrali a vantaggio delle sole banche, se inserite in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata della delibera di cui al comma 2 (cfr. delib. CICR 9.2.2000), sono valide ed efficaci fino a tale data. Infine, si prevedeva l’obbligatorio adeguamento al tenore della delibera CICR, pena l’inefficacia delle clausole medesime, rilevabile solo da parte del cliente. Contro tale goffo tentativo di salvataggio dell’anatocismo bancario s’è quindi espressa la Corte Costituzionale che con sent. del 17 ottobre 2000 n. 425 ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art 25, comma 3, cit. per violazione dell’art.76, Cost. rimproverando al Governo il mancato rispetto della delega.

3. La clausola di spostamento della valuta, infine si era sviluppata nella prassi bancaria nel senso che ai fini della decorrenza degli interessi ai singoli addebitamenti e accreditamenti era attribuita una data convenzionale (cosiddetta valuta) diversa da quella in cui è stata effettivamente eseguita l’operazione. La valuta era di regola anticipata (di uno o più giorni) per gli addebiti e posticipata (di uno o più giorni) per gli accreditamenti. Il patto di spostamento delle valute era ritenuto dalla dottrina illecito in quanto contrastante con il principio generale della causalità delle attribuzioni patrimoniali esistente nel nostro ordinamento. La normativa sulla trasparenza era già, all’art. 7, intervenuta in proposito, disponendo inderogabilmente che, in caso di versamento, la valuta nelle operazioni passive dovesse essere conteggiata dal giorno dell’operazione. Nello stesso senso, ma con una portata più ampia, l’art. 120 TUBC stabilisce che gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla medesima banca e gli assegni bancari tratti sulla medesima succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta dal giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento. Da ultimo, è opportuno segnalare che con sent. 13 luglio 1999 n. 14899 la Cassazione ha inferto un altro duro colpo al sistema creditizio italiano sancendo il principio secondo il quale il momento significativo per individuare se il tasso di interessi previsti nel mutuo stipulato anteriormente all’entrata in vigore della l. 7.3.1996 n.58 superi la soglia stabilita - oggi intorno al 12% - è quello della dazione degli interessi e non quello della stipula del contratto. Inoltre, il giudice è tenuto anche d’ufficio a rilevarne l’illegittimità qualora si controverta sull’esecuzione del contratto. Anche in tal caso s’è reso necessario l’intervento del Governo che con il d.l. 29.12.2000 n. 394 convertito nella l. 27.2.2001 ha chiarito la non retroattività della legge sull’usura, statuendo che il carattere usurario dei tassi dei mutui va riferito al momento della stipula del contratto. Al contempo, è prevista a partire dal 3.1.2001 un meccanismo di adeguamento sulle rate in pagamento. In forza della novella, il tasso fisso di interesse sui mutui alle famiglie è pari all’8% per i mutui inferiori ai 150 milioni stipulati per l’acquisto di case non di lusso; e il 9,96 % per i mutui di importo superiore ai 150 milioni e, in ogni caso, per l’acquisto d abitazioni di lusso. Per le imprese, invece, la misura del tasso è unica: il 9,96%.

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