INTERESSE LEGITTIMO
Tipo voce : Glossario
Posizione giuridica soggettiva che riceve indiretta tutela dalla protezione che la legge appresta all’interesse generale a cui è strettamente connessa e chesi contrappone, da un lato, all’interesse semplice, che è privo di specifica tutela, e, dall’altro, al diritto soggettivo, L’esigenza preminente di salvaguardare l’interesse generale si riflette sull’interesse individuale, che funge da stimolo e da strumento per la tutela del primo,dando vita alla figura dell’”interesse occasionalmente protetto” (in occasione cioè e in coincidenza con la protezione dell’interesse pubblico). Alla stregua di più recenti orientamenti, interesse legittimo può definirsi la pretesa di chi, avendo una posizione soggettiva “qualificata”, ha titolo ad ottenere che l’attività amministrativa, interferente su tale posizione, venga esercitata conformemente alle regole giuridiche imposte alla pubblica amministrazione. A questa situazione si accompagna la legittimazione, riconosciuta al titolare, di far valere in proprio favore, nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali, le norme d’azione imposte all’esercizio del pubblico potere, al fine di ottenere l’eliminazione degli atti amministrativi posti in essere in violazione di tali norme. In relazione a questo complesso meccanismo suole affermarsi che le posizioni soggettive alla base dell’interesse legittimo ricevono dall’ordinamento una protezione solo indiretta, nel senso che quello che è dato ottenere all’interessato è, di norma, l’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo in ragione, appunto, dell’obbiettivo contrasto di tale atto con l’ordinamento giuridico e con l’interesse della collettività. Nell’ambito dell’interesse legittimo possono operarsi distinzioni o classificazioni che variano in relazione ai diversi orientamenti dottrinari. Basterà ricordare in questa sede alcune grandi categorie: una prima comprendente gli interessi correlati a poteri dell’amministrazione di incidere su diritti soggettivi perfetti, affievolendoli o comprimendoli (p.e. espropriazioni e altre limitazioni della proprietà privata); una seconda comprendente gli interessi correlati a poteri amministrativi (autorizzazioni, licenze, nulla osta) di rimuovere limiti all’esercizio di diritti soggettivi, tipici delle attività economiche e professionali; una terza, infine, comprendente interessi correlati a poteri e attività amministrative interferenti con situazioni dei singoli che, pur essendo giuridicamente rilevanti, non hanno la consistenza di diritti soggettivi (categorie fra le più varie connesse a procedimenti dichiarativi, organizzativi ecc.).