INTERESSE LEGALE

Tipo voce : Glossario

Somma di danaro dovuta per legge e nella misura da questa fissata. Il saggio legale dell’interesse, stabilito del 5% in ragione d’anno dall’art. 1284 del codice civile 1942, è stato elevato al 10% dalla l. 26.11.1990 n. 353 (con decorrenza 16.12.1990). La l. 23.12.1996 n. 662 (collegato alla finanziaria del 1997) ha attribuito al Ministro dell’Economia e delle Finanze il potere di modificare la misura dell’interesse legale. Questo è stato successivamente così modificato fino a oggi: 5% dall’1.1.1997; 2,50% dall’1.1.1999; 3,50% dall’1.1.2001 (d.m. Tesoro 11.12.2000); 3% dall’1.1.2002 (d.m. Tesoro 11.12.2001). L’interesse legale è dovuto in caso di ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria (v. interesse di mora) o quale corrispettivo per il godimento di una somma di danaro (v. interesse compensativo). Si contrappone all’interesse convenzionale, in cui il relativo obbligo deriva dalla volontà delle parti.

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