INTERESSE INTEGRATIVO

Tipo voce : Glossario

Commissione bancaria imposta al cliente che richiede anticipazioni in conto corrente su titoli industriali; di norma, costituisce una “integrazione” del saldo dei frutti appurati trimestralmente ed è calcolata come interesse per un certo numero di giorni sul massimo fido concesso. Dal punto di vista bancario, l’interesse integrativo trova una giustificazione nell’aleatorietà dei rendimentidei titoli offerti in garanzia, titoli che per la loro natura sono soggetti ad oscillazioni anche di notevole ampiezza. Può avvenire che il calcolo dell’interesse integrativo sia effettuato non in relazione all’ammontare massimo del fido utilizzabile ma all’importo complessivo dei prelevamenti. Trattandosi di un’anticipazione su titoli (la cui forma è appunto la sovvenzione in conto corrente con facoltà di prelevare più volte, eseguire parziali versamenti e successivamente prelevare ancora nei limiti del fido), non di rado il totale dei prelevamenti via via effettuati può raggiungere la cifra del fido concesso senza che, per effetto dei versamenti, il cliente risulti in debito per un ugual somma. È tuttavia da ritenere che in mancanza di una diversa esplicita chiara pattuizione contrattuale, il limite massimo di fido convenuto si riferisca al saldo risultante a debito del cliente in qualsiasi momento e non all’importo complessivo dei prelevamenti effettuati.

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