INTERESSE CONVENZIONALE
Tipo voce : Glossario
Corrispettivo in danaro, il cui relativo obbligo riposa nella volontà delle parti. Quando non è specificato un tasso diverso, gli interessi convenzionali sono dovuti nella misura dell’interesse legale (3,5% dall’1.1.2001). Il saggio che eccede tale misura deve risultare da atto scritto, in mancanza del quale l’interesse è sempre dovuto in ragione del saggio legale. La ragione per cui la legge prevede la necessità dell’atto scritto consiste nella volontà di difendere il debitore dal reato di USURA. Come previsto infatti dall’art. 644 codice penale, riformulato dal- la l. 7.3.1996 n. 108, il reato di usura sussiste ogni qualvolta un soggetto, approfittando dello stato di bisogno altrui, si fa dare o promettere in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra cosa mobile, interessi o vantaggi usurai, cioè interessi che palesemente e notevolmente sono superiori a quelli che, di norma, vengono corrisposti per prestazioni analoghe (onde il loro ammontare non è stabilito dalla legge, ma è lasciato alla discrezione del giudice). Tra le novità introdotte dalla l. 7.3.1996 n. 108 vi è la previsione di un “tasso” fisso di interesse (c.d. tasso soglia) oltre il quale il compenso richiesto dal creditore è considerato automaticamente usuraio. Ai sensi del 3° comma dell’art. 644 è pertanto la legge che stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. In particolare, il 4° comma dell’art. 2 della l. 7.3.1996 n. 108 indica tale limite “nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà" (usura in astratto). Tale tasso (TAEG) è applicato a qualsiasi forma di credito, cioè anche quando esso è erogato da operatori finanziari o bancari, oltre che da privati non professionisti. È disposto, peraltro, che le banche e gli intermediari finanziari devono affiggere nelle proprie sedi in modo visibile la classificazione dei relativi tassi medi effettuati dal Ministero del Tesoro. Il 3° comma dell’art. 644 prevede, inoltre, che indipendentemente dal superamento del citato limite, devono considerarsi usurari gli interessi, anche inferiori al tasso soglia, se, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano proporzionati rispetto al valore della prestazione e sono dati o promessi da un soggetto che si trovi in condizioni di difficoltà economica e finanziaria (usura in concreto). V. in argomento alla voce usura. Se il diritto penale prevede la fattispecie come reato che viene punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con una multa da 6 milioni a 30 milioni, il diritto civile sancisce, con la riforma del 1996 relativa al 2° comma dell’art. 1815, la nullità della pattuizione d’interessi usurari e stabilisce che, pur rimanendo valido il contratto di mutuo, non sono dovuti interessi.