INTERESSE COMPENSATIVO
Tipo voce : Glossario
Compenso dovuto al creditore nelle obbligazioni nascenti da contratti di scambio o da fatto illecito: se la cosa venduta e consegnata al compratore è produttiva di frutti o di altri proventi, il venditore ha diritto agli interessi sul prezzo non pagato anche se esso non sia esigibile, non essendo ancora scaduto il termine di adempimento dell’obbligazione relativa. Analogamente, sulla somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento dei danni dall’autore del fatto illecito, sono dovuti gli interessi compensativi dal giorno in cui è avvenuto l’illecito e non da quello della domanda. L’interesse compensativo prescinde quindi sia dalla scadenza dell’obbligazione principale che dalla costituzione in mora. Non va confuso con l’interesse corrispettivo, anche se in pratica a volte i due termini vengono usati indifferentemente. L’interesse corrispettivo infatti è dovuto al creditore sulla base del principio della naturale produttività di frutti civili di qualsiasi credito liquido ed esigibile, in base ad un principio riconosciuto in via generale dalla legge per tutte le obbligazioni pecuniarie, e risponde quindi ad esigenze diverse da quello su cui si fonda il criterio dell’interesse compensativo.