INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO
Tipo voce : Glossario
Applicazione al contratto, nella determinazione dei suoi effetti, delle norme suppletive e dispositive e, in mancanza, degli usi e dell’equità (art. 1374 c.c.). Per quanto riguarda le prime, l’integrazione si concreta nel fatto che, anche se tali norme non sono state richiamate espressamente dalle parti, esse, per legge, debbono essere ritenute conformi alla volontà contrattuale e perfettamente aderenti alla concreta disciplina convenzionale. Se, p.e., in un contratto di compravendita le parti non hanno stabilito il momento ed il luogo di pagamento del prezzo, la norma di cui all’art. 1498, comma 2, c.c., interviene a fissare l’uno o l’altro. Da ciò si deduce che tale integrazione non modifica il contratto, aggiungendovi clausole non volute dalle parti, ma, al contrario, esplica nelle ulteriori conseguenze l’intento pratico attuato mediante il negozio. Si è fuori, invece, dall’integrazione del contratto in senso tecnico, laddove, nell’inserzione automatica di clausole, è la legge che, nella sua superiore determinazione, comprime la volontà contrattuale, imponendo l’adozione di clausole, o fissando, in via autoritativa, i prezzi di beni o servizi (art. 1419, comma 2, c.c.). Per ciò che concerne l’equità, richiamata dall’art. 1374, essa costituisce un elemento sussidiario per determinare, in base alle norme contrattuali, i limiti ed il contenuto delle obbligazioni contratte; non è sostitutiva dell’applicazione di norme, ma integrativa o sussidiaria per un puntuale adattamento della norma al caso concreto e opera nell’ambito di quest’ultima.