INSOLVENZA FRAUDOLENTA

Tipo voce : Glossario

Scopo della norma (art. 641 c.p.) è la tutela della buona fede contrattuale contro una particolare ipotesi di truffa. Questo delitto, perseguibile a querela della persona offesa, si distingue, infatti, dalla fattispecie di truffa ex art. 640 c.p., per la natura del mezzo usato che non consiste in un vero e proprio raggiro o artifizio, ma si identifica in quell’inganno, connotato da minore gravità,che consiste nella dissimulazione del proprio stato di insolvenza. La condotta si ritiene integrata allorché taluno, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contragga un’obbligazione con il proposito di non adempierla. È evidente che l’obbligazione debba essere contrattuale, e perciò volontaria, e che essa non debba essere stata ancora adempiuta. Quest’ultima condizione integra gli estremi di una condizione obiettiva di punibilità. La norma prevede anche, al comma 2, una causa speciale di estinzione rappresentata dal completo adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna. La pena è della reclusionefino a due anni e della multa fino a un milione di lire.

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