INSOLVENZA DI BORSA

Tipo voce : Glossario

Incapacità degli operatori di borsa di soddisfare, con i normali mezzi di pagamento, le obbligazioni assunte. L’insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti ai servizi di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari (non derivati e derivati) è dichiarata dalla Consob (v. art. 72 TUF, Reg. appr. con delib. Consob 23.12.1998 n. 11768 e succ. modif., d.lg. 12/04/2001 n. 210). La dichiarazione di insolvenza di mercato determina l’immediata liquidazione dei contratti dell’insolvente. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, stabilisce con regolamento i casi di inadempimento e le altre ipotesi in cui sussiste l’insolvenza di mercato oltre che le relative modalità di accertamento e di liquidazione.

1. Accertamento e dichiarazione dell’insolvenza. L’insolvenza di mercato è determinata dalla mancata copertura dei saldi debitori determinati nell’ambito del servizio di liquidazione e da ogni altro grave inadempimento o altri fatti esteriori i quali dimostrino l’incapacità di far fronte alle obbligazioni di mercato da parte del negoziatore, del liquidatore e dell’aderente. L’insolvenza è comunque presunta in caso di: mancato conferimento da parte del negoziatore al liquidatore della provvista indispensabile a regolare i contratti stipulati nei mercati regolamentati italiani; mancato versamento dei margini di garanzia da parte dell’aderentenei termini e nei modi previsti. La Consob accerta e dichiara l’insolvenza di mercato a seguito di comunicazione dei soggetti partecipanti ai sistemi di compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati e dei soggetti partecipanti ai sistemi di compensazione e garanzie delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. Nel primo caso, il liquidatore comunica l’inadempimento del negoziatore alla società di gestione del mercato nel quale il negoziatore opera e alla Consob. La società di gestione intima al negoziatore di far pervenire, entro le ore 12 della giornata lavorativa successiva, su appositi conti ad essa intestati, i mezzi di pagamento necessari alla copertura dei saldi debitori in strumenti finanziari e contante; in caso di mancata copertura dei saldi entro il termine indicato, la società di gestione ne dà comunicazione alla Consob. Nel secondo caso, il gestore del sistema di compensazione e garanzia comunica alla Consob il mancato versamento dei margini entro gli orari previsti indicando i provvedimenti di trasferimento o di chiusura delle posizioni contrattuali dell’inadempiente.

2. Commissari liquidatori. Nel caso di mancata copertura dei saldi debitori nell’ambito del servizio di liquidazione, il gestore del predetto servizio ne dà comunicazione alla Consob. Con la dichiarazione di insolvenza di mercato, la Consob impartisce istruzioni ai gestori dei servizi di mercato in merito ai provvedimenti urgenti da adottare ai fini del completamento del processo di liquidazione in corso e, d’intesa con la Banca d’Italia, nomina uno o più commissari con funzioni liquidatorie. L’indennità spettante ai commissari è determinata dalla Consob ed è posta a carico delle società di gestione dei mercati nei quali l’insolvente ha operato. Il commissario liquidatore procede alla liquidazione dell’insolvenza secondo modalità prestabilite con Regolamento approvato con delib. Consob 23.12.1998 n. 11768. Egli acquisisce i dati e i documenti necessari alla liquidazione dell’insolvenza e; dispone l’esclusione dal servizio di riscontro e rettifica giornalieri (RRG) delle operazioni stipulate dall’insolvente destinate ad essere regolate nelle giornate successive a quella in cui si è verificata l’insolvenza, le quali scadono anticipatamente; successivamente alla chiusura del procedimento di compensazione e liquidazione delle operazioni realizzato mediante l’intervento degli eventuali sistemi di garanzia, annulla le disposizioni e i compensi dati e ricevuti dall’insolvente e i contratti di riporto in accensione. Relativamente alle operazioni per le quali è stata disposta l’esclusione dal servizio di riscontro e rettifica giornalieri (RRG): a) per le operazioni diverse dai contratti a premio, calcola la posizione netta di ciascuna controparte nei confronti dell’insolvente, per singolo strumento finanziario e per le lire, distinguendo i contratti assistiti dai sistemi di garanzia da quelli non garantiti, e dispone che le controparti dell’insolvente provvedano ad acquistare o vendere sul mercato gli strumenti finanziari non compensati, che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all’insolvente, indicando il mercato e i termini di esecuzione dell’operazione; b) per le operazioni a premio in cui l’insolvente sia il venditore, dispone che le sue controparti provvedano all’acquisto sul mercato di un premio avente analoghe caratteristiche ovvero all’esecuzione anticipata del contratto; c) per le operazioni a premio in cui l’insolvente sia compratore, dispone le sue controparti provvedano all’esecuzione anticipata del contratto. Il commissario poi, accerta la correttezza e gli esiti delle operazioni effettuate dai sistemi di garanzia e dalle controparti dell’insolvente ed emette i certificati di credito: 1) in favore del sistema di garanzia per un importo pari alle somme impiegate dal sistema stesso per l’intervento, rettificate degli importi a suo debito e credito derivanti dall’annullamento delle disposizioni e dei compensi dall’inefficacia dei contratti di riporto, dedotte le disponibilità liquide e il ricavato della vendita degli strumenti finanziari di cui il sistema abbia acquisito la titolarità a norma delle disposizioni che lo regolano, con l’aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell’insolvenza; 2) in favore delle controparti dell’insolvente per un importo pari alle differenze in lire a loro credito per ciascuna operazione eseguita, con l’aggiunta delle spese ccessorie sostenute a seguito dell’insolvenza. Il commissario poi acquisisce le eventuali differenze a credito dell’insolvente, accreditandole in un conto corrente bancario rubricato all’insolvenza. Ai contratti relativi a blocchi, aventi scadenza superiore a cinque giorni o prezzi che si discostano da quelli di borsa nella misura stabilita dalla Consob, oltre che ai contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati commissario deve solo acquisire i dati e i documenti necessari alla liquidazione dell’insolvenza e disporre l’esclusione dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG) delle operazioni stipulate dall’insolvente destinate ad essere regolate nelle giornate successive a quella in cui si è verifi- cata l’insolvenza, le quali scadono anticipatamente. Il commissario, inoltre, nel caso di insolvenza di un liquidatore che partecipa al servizio per conto di negoziatori, per consentire nei giorni successivi a quello in cui si è verificata l’insolvenza il regolamento, attraverso le procedure di liquidazione, dei saldi delle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, verifica con i soggetti interessati la possibilità di trasferire ad altro liquidatore detti saldi e le disponibilità in titoli e in lire da essi costituite presso l’insolvente medesimo. Ove tale trasferimento non possa essere effettuato, provvede ad escludere dai sistemi RRG le operazioni stipulate dai negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, destinate ad essere regolate nelle liquidazioni successive a quella in cui si è verificata l’insolvenza. Il regolamento di tali operazioni avviene direttamente fra le parti interessate. Il commissario comunica alla Consob, per i provvedimenti di competenza, i soggetti che non ottemperano alle disposizioni impartite nell’esercizio delle proprie funzioni. Alla chiusura della procedura di liquidazione dell’insolvenza, i commissari rilasciano agli aventi diritto, per i crediti residui, un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titoloesecutivo nei confronti dell’insolvente per gli effetti dell’articolo 474 del codice di procedura civile. Nel caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante ad un sistema (ossia un ente, un agente di regolamento, una controparte centrale, una stanza di compensazione, un sistema di garanzia partecipanti a un sistema), gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti e sono opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima, se gli ordini di trasferimento: a) sono stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d’insolvenza; b) sono stati immessi nel sistema successivamente al momento di apertura della procedura d’insolvenza ed eseguiti il giorno stesso dell’apertura, qualora l’agente di regolamento o la controparte centrale o la stanza di compensazione provi che al momento dell’immissione non era a conoscenza dell’apertura della procedura di insolvenza, né avrebbe dovuto esserlo. L’apertura di una procedura di insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti connessi con la loro partecipazione a un sistema, sorti prima del momento di apertura della procedura stessa. Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare nei confronti del sistema la definitività degli ordini di trasferimento, della compensazione e dei conseguenti pagamenti e trasferimenti. Si considera momento di apertura di una procedura di insolvenza in Italia il giorno, l’ora e il minuto in cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti delle passività e della restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni applicabili alle singole procedure. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell’intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento della titolarità o altri diritti su uno o più strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo, i relativi contratti tra il partecipante e l’intermediario non si sciolgono. Il curatore o i commissari liquidatori subentrano nel contratto, assumendone i diritti e gli obblighi relativi, sino alla loro completa esecuzione. In difetto di adempimento, il partecipante, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, può soddisfarsi per il capitale, gli interessi e le spese sulle somme o sul prezzo degli strumenti finanziari ricevuti in contropartita degli ordini eseguiti secondo buona fede e dei quali ha diritto di ritenzione a garanzia dei propri crediti, detratto l’ammontare della provvista per l’esecuzione degli ordini e quanto proveniente dalla realizzazione di garanzie o da sistemi di garanzia finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione. Il partecipante da’ immediata comunicazione dei tempi e delle modalità della vendita al curatore o ai commissari liquidatori, precisando le somme complessivamente utilizzate per la soddisfazione del proprio credito, che per la parte residua è debito di massa.

3. Comunicazioni europee dell’apertura dello stato di insolvenza. La Banca d’Italia comunica immediatamente l’apertura di una procedura d’insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi italiani, oltre che alle autorità designate dagli altri Stati membri dell’Unione europea e alla BCE. La Banca d’Italia riceve inoltre la notifica dell’apertura di procedure di insolvenza negli altri Stati membri dell’Unione europea.

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