INSOLVENZA DELL'IMPRESA BANCARIA

Tipo voce : Glossario

È insolvente chi non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, di prestare cioè quanto dovuto al tempo debito (art. 5 l. fall.). L’insolvenza esprime una situazione di impotenza in cui si trova l’obbligato e non si identifica con l’inadempimento; chi, pur dovendo e potendo pagare, non paga, è inadempiente, non insolvente. Nella valutazione devono essere precipuamente considerati i debiti scaduti e quelli a breve scadenza, non necessariamente nei confronti di una pluralità di creditori. Non si può considerare insolvente chi abbia un attivo facilmente e prontamente liquidabile che, ai valori di realizzo, sia superiore al passivo, né chi abbia un passivo superiore all’attivo purché conservi la fiducia del mercato e le linee di credito. Il dissesto acquista specifica rilevanza quando l’insolvenza si manifesta: ne costituiscono indici gli inadempimenti, quando esprimono l’impossibilità per il debitore di pagare, la fuga o la latitanza dell’imprenditore, la chiusura dei locali dell’impresa, il trafugamento, la sostituzione e la diminuzione dell’attivo. Con speci-fico riferimento alla disciplina delle crisi delle imprese bancarie, è da notare che l’attuale art.82 del d.lg. 1.9.1993 n. 385 (TUBC). a differenza dei previgenti artt. 68 e 69 l.b., fa espressamente riferimento a detta nozione generale di stato di i., avendo abbandonato il precedente e ambiguo concetto di astato di cessazione dei pagamenti”. Non si deve dimenticare, tuttavia, che la giurisprudenza aveva già in precedenza deciso che anche per le banche si dovesse utilizzare la nozione di stato di i. e non quella di cessazione dei pagamenti, ritenendo gli artt. 68 e 69 l.b. abrogati dall’art. 194, comma 2, l. fall., in materia di liquidazione coatta amministrativa, Deve pertanto ritenersi che, anche con riferimento alla disciplina delle crisi bancarie, trovi applicazione, pur in assenzadi un richiamo normativo espresso, la nozione di stato di i. prevista in via generale dall’art. 5 l. fall. Ai sensi dell’art. 82 TUBC, lostato di insolvenza della banca che non sia già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa è dichiarato dal tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero su istanza del pubblico ministero o d’ufficio. Quando la banca si trovi già sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale ne dichiara l’insolvenza anche su ricorso del commissario straordinario, sentito il commissario stesso, la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disp. dell’art. 195 l. fall. Se una banca si trova in stato di i. al momento dell’emanazione del provvedimento dl liquidazionecoatta amministrativa, il tribunale lo dichiara su ricorso del commissario liquidatore, ovvero su istanza del pubblico ministero o d’ufficio. La dichiarazione giudiziale dello stato di i., la quale, per espressa previsione legale, trova applicazione anche nel caso in cui la banca abbia natura pubblica, produce gli effetti indicati nell’art. 203 l. fall. Tali effetti consistono nell’esperibilità dell’azione revocatoria, sia fallimentare che ordinaria, ove la banca sia posta in liquidazione coatta, oltre che nell’assoggettabilità degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e dei componenti degli organi di controllo della banca stessa alle sanzioni penali previste dalla l. fall.

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