INSOLVENZA
Tipo voce : Glossario
Incapacità patrimoniale del debitore a soddisfare, con mezzi normali e alle singole scadenze, le proprie obbligazioni. L’insolvenza, che si manifesta (art. 5 l. fall.) con inadempimenti o con altri fatti esteriori che diano la prova ditale incapacità di adempimento, è presupposto oggettivo necessario sia della dichiarazione di fallimento, sia dell’ammissione dell’imprenditore commerciale al beneficio del concordato preventivo (secondo l’art. 2 del d.l. 14.3.2005 n 35, tale condizione non è più prevista per l’ammissibilità al concordato preventivo e, in sua vece, nel novellato art. 160 è previsto lo stato di crisi dell’imprenditore) sia per l’Amministrazione straordinaria delle grande imprese di cui al d.lg. 8.7.1999 n. 270. Inoltre, nella forma più attenuata di temporanea difficoltà ad adempiere, che possa presumersi reversibile nel termine massimo di due anni, è anche condizione indispensabile dell’istituto dell’amministrazione controllata, L’insolvenza, come oggettiva incapacità di adempimento, deve, quindi, distinguersi dalla singola inadempienza, che può essere determinata anche da cause diverse dall’impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni, anche se è evidente che un solo inadempimento, quando sia indice di una generalizzata situazione di incapacità patrimoniale dell’imprenditore, può costituire manifestazione sufficiente di quello stato di insolvenza che giustifica il procedimento concorsuale.