INSIDER TRADING, DISPOSIZIONI PENALI

Tipo voce : Glossario

Il delitto di abuso di informazioni privilegiate (cd. insider trading), disciplinato all’art. 180 TUF (che riformula il precedente art. 1, l. 5.7.1991 n. 197) tutela il corretto funzionamento, la trasparenza e la credibilità del mercato: punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa da venti a seicento milioni di lire coloro che essendo venuti in possesso di informazioni privilegiate “in ragione della partecipazione al capitale di una società, ovvero dell’esercizio di una funzione pubblica, professione o ufficio” (cd. insiders) e coloro che avendo ottenuto le medesime informazioni (cd. tippee), compiano operazioni su strumenti finanziari “avvalendosi” di conoscenze acquisite o comunichino l’informazione senza giustificato motivo (cd. tipping) o consiglino ad altri, sulla base di essa, la realizzazione di operazioni su strumenti finanziari (cd. tuyautage). L’oggetto del reato deve essere “ottenuto” e non imputabile a chi ha elaborato la notizia. Per informazione privilegiata (ci si riferisce, a quelle c.d. price sensitive) si intende“un’informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari, che se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzare sensibilmente il prezzo” (art. 180 terzo comma TUF). Sulpiano dell’elemento soggettivo, il reato di cui all’art. 180 TUF, differenziandosi rispetto alla disciplina contenuta nell’art. 2, primo comma l. 5.7.1991 n. 197, prevede il dolo generico della coscienza di detenere informazioni privilegiate e nella volontà di utilizzarle (la valutazione del requisito della volontà di sfruttare la situazione di privilegio informativo in relazione all’effettiva lesione del bene giuridico è assai problematica). L’art. 180 quinto comma TUF prevede nel caso di condanna (anche nell’eventualità del patteggiamento ex art. 444 c.p.p.), correggendo i limiti della previgente normativa e i vincoli applicativi dell’art. 240 c.p., la confisca obbligatoria dei mezzi, anchefinanziari, utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.

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