INSIDER TRADING
Tipo voce : Glossario
Abuso di informazioni privilegiate per il compimento di un’operazione su titoli quotati o negoziati su un mercato regolamentato (art. 180 TUF). È considerato reato ed è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da venti a seicentomilioni di lire, chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale di una società, o dell’eserciziodi una funzione, anche pubblica, di una professione o di un ufficio: acquista, vende o compie altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari avvalendosidelle informazioni medesime; senza giustificato motivo comunica le informazioni ovvero consiglia, sulla base di esse, operazioni su strumenti finanziari; compie operazioni finanziarie avendo ottenuto, direttamente o indirettamente, informazioni privilegiatedai soggetti che ne sono in possesso. Anche se il termine insider alludeva originariamente ad un soggetto situato all’interno della società, la fattispecie comprende, in generale, anche persone estranee alla società i cui titoli sono oggetto della operazione considerata e, d’altro canto l’informazione illecitamente sfruttata non deve provenire necessariamente dalla società stessa. Si ha reato indipendentemente dalla circostanza che si sia ottenuto un profitto dall’operazione mentre non rientranonella fattispecie le operazioni compiute per conto dello Stato Italiano, della Banca d’Italia e dell’UIC per ragioni attinenti alla politica economica. L’informazione è da considerarsi privilegiata solo quando abbia contenuto determinato e specifico e non sia disponibile per il pubblico. La multa può essere aumentata dal giudice fino al triplo quando, per la rilevante offensività del fatto, le qualità personali del colpevole o l’entità del profitto che è derivato, appare inadeguata anche se applicata al massimo. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.c., è sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. L’abuso di informazioni privilegiate è punito secondo la legge italiana anche se commesso all’estero qualora attenga a strumenti finanziari negoziati presso mercati regolamentati italiani. Quando a notizia di reato il pubblico ministero informa senza ritardo il presidente della Consob la quale compie gli atti di accertamento avvalendosi dei propri poteri sui soggetti vigilati. Al medesimo fine, inoltre, la Consob può richiedere notizie, dati o documenti a chiunque appaia informato sui fatti, stabilendo il termineper la relativa comunicazione; procedere all’audizione di chiunque appaia informato sui fatti, redigendone processo verbale; avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni e accedere al sistema informativo dell’anagrafe tributaria. Terminati gli accertamenti, il Presidente della Consob trasmette al pubblico ministero, corredata da una relazione, la documentazione raccolta nello svolgimento dell’attività di accertamento. Nei procedimenti penali per abuso di informazioni privilegiate, la Consob esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice procedura penale agli enti e alle associazioni presentativi di interessi lesi dal reato. L’opportunità di una repressione dell’insider trading è stata contestata da taluno sul presupposto che esso costituirebbe idoneo strumento di compenso per le capacità innovative dell’imprenditore e svolgerebbe un’utile funzione di un’attenuazione delle brusche variazioni delle quotazioni. È indubbio tuttavia che l’insider trading si presenta come un comportamento immorale, risolvendosi nell’approfittamento di una posizione di superiorità sul piano informativo rispetto agli altri operatori del mercato, ingenerando così una sfiducia nel pubblico degli investitori (con conseguente compromissione per le società di far appello al pubblico risparmio): l’interesse tutelato è, dunque, soprattutto quello generale relativo al corretto funzionamento del mercato.