INSEGNA
Tipo voce : Glossario
Segno distintivo del locale, dello stabilimento o dello stabile in cui l’imprenditore esercita la sua attività a contatto con il pubblico. Il codice civile non ne fornisce una definizione, la quale dunque viene desunta dal suo significato corrente. Tradizionalmente ha svolto la funzione di identificare l’esistenza dell’esercizio in cui viene svolta l’attività economica ad esso destinata; attualmente, con la diffusione di modelli di distribuzione commerciale integrata, serve anche ad individuare un gruppo di esercizi appartenenti ad una catena (p.e. alberghi o grandi magazzini) o comunque uniformi (p.e. franchising). Il codice civile prevede per l’insegna una sola norma, l’art. 2568 la quale rinvia alle disposizioni dell’art. 2564 in tema di confondibilità fra ditte, per cui deve essere rispettata quella che, in quanto adottata per prima, può vantare una priorità nel tempo. Come ogni segno distintivo, per essere tutelabile l’insegna dev’essere veritiera, ossia non deve contenere indicazioni ingannevoli in ordine alla natura dell’attività esercitata e alla qualità delle prestazioni offerte;lecita, ossia non contraria all’ordine e al buon costume; originale, ossia dotata di sufficiente capacità individuante; nuova, ossia tale da non potere essere confusa con un’insegna già utilizzata da un concorrente. Per la composizione dell’insegna vi è libertà di formazione e di scelta, non essendo richiamate le prescrizioni invece previste per la ditta (art. 2563, 2° comma c.c.). In analogia a quanto disposto per la ditta (art. 2565 c.c.), si ritiene generalmente che anche l’insegna possa trasferirsi soltanto con il locale o stabilimento che essa identifica o con un suo “ramo”. Si ritiene anche che olui il quale trasferisca la sede dell’azienda possa continuare ad usare la propria insegna per contraddistinguere la nuova sede. Il diritto sull’insegna si estingue per non uso.