INFEDELTÀ PATRIMONIALE

Tipo voce : Glossario

L’introduzione del reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c. così come riscritto dal nuovo testo del Tit. XI, libro V c.c. sulle disposizioni penali in materia di società e di consorzi promulgato con d.lg. 11.4.2002 n. 61) colma le palesi insufficienze della disciplina del conflitto di interessi (art. 2631 c.c.) e dell’appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e rappresenta un veranovità nell’ordinamento penale italiano. Essa adegua, inoltre, la normativa italiana a quella degli altri paesi europei e predispone una tutelagenerale del patrimonio sociale nei confronti degli abusi degli amministratori e degli altri detentori del potere sociale. Il delitto di infedeltà patrimoniale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, a querela della persona offesa, gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio (dolo specifico), compiono atti di disposizione dei beni sociali cagionando alla società un danno patrimoniale. L’art. 2635 c.c. prevede, inoltre, l’ipotesi dell’infedeltà patrimoniale successiva quando “gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio cagionando un nocumento alla società.

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