INEFFICACIA

Tipo voce : Glossario

Inidoneità del contratto o degli altri negozi giuridici a produrre i propri effetti. Inteso in senso lato il termine comprende anche le ipotesi di invalidità del negozio giuridico, in quanto in questi casi gli effetti giuridici non si producono (nullità) o, se si producono, possono essere rimossi (annullabilità). Usato in senso stretto, invece, il termine indica le ipotesi in cui il negozio pur valido, dotato cioè dei requisiti essenziali posti dalla legge, tuttavia non può produrre i suoi effetti. Tale inidoneità dipende da circostanze esterne al negozio, che possono essere originarie, cioè presenti al momento della formazione dello stesso, come la condizione sospensiva e il termine, ovvero successive, cioè posteriori al suo perfezionamento (v. risoluzione del contratto). Questa situazione può comunque venire meno allorché un atto od un fatto, rimuovendo la causa che ostacola la produzione degli effetti giuridici, conferisce o restituisce al negozio pieno valore. Nel diritto pubblico si parla di inefficacia degli atti o di provvedimenti amministrativi quando essi, pur perfetti nel loro iter costitutivo, sono sottoposti ad una condizione che ne sospende l’operatività (p.e., visto della Corte dei Conti, approvazione ministeriale ecc.).

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