INDIPENDENZA DEL REVISORE E DEFINIZIONE DI RETE
Tipo voce : Glossario
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti di una società (il Revisore) deve essere indipendente da questa e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale (art. 10, d.lgs. n. 39/2010).
L’indipendenza rappresenta il requisito fondamentale per la fiducia del pubblico nell’affidabilità dell’operato del Revisore, idoneo a conferire maggiore credibilità all’informazione finanziaria diffusa dalle società (caratteristica che assume una particolare valenza per gli Enti di Interesse Pubblico). Inoltre, l’indipendenza rappresenta per il Revisore lo strumento migliore per dimostrare la sua integrità e obiettività.
I principali rischi in materia di indipendenza sono riconducibili a situazioni di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione. In presenza di tali rischi, il Revisore deve adottare misure volte a ridurli ad un livello accettabile. Se poi i rischi risultino di rilevanza tale da compromettere l'indipendenza del Revisore questi non potrà effettuare la revisione legale.
Nella valutazione dell’indipendenza del Revisore rispetto alla società sottoposta a revisione, l’area di osservazione si estende anche a tutti i rapporti e le relazioni che possano costituire minacce all’indipendenza riconducibili all’ambito della rete di appartenenza del Revisore.
In tal senso, si considera rete di appartenenza di un Revisore “la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali” (art. 1, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 39/2010).
La normativa sancisce il divieto di effettuare la revisione legale di una società qualora tra tale società e il Revisore o la sua rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del Revisore risulta compromessa (art. 10, comma 2, d.lgs. n. 39/2010).
Anche il livello dei corrispettivi ricevuti dalla società sottoposta a revisione e/o la struttura di tali corrispettivi possono costituire un rischio per l'indipendenza del Revisore. È pertanto espressamente stabilito dalla legge che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale – oltre a dover essere determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori - non possa essere subordinato ad alcuna condizione, non possa essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né possa dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico e alle sue controllate e controllanti, da parte del Revisore o della sua rete di appartenenza.
Al fine di meglio garantire il rispetto delle disposizioni in materia di indipendenza, è richiesto al Revisore di dotarsi di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possano comprometterne l'indipendenza, nonché di documentare nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per l’indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.
Con specifico riguardo alla revisione legale sugli Enti di Interesse Pubblico, in considerazione della particolare valenza di questi soggetti, sono previste dall’art. 17 del d.lgs. n. 39/2010 delle norme più stringenti in materia di indipendenza, tra cui:
- la rotazione obbligatoria del Revisore mediante la fissazione della durata dell’incarico di revisione legale, in nove esercizi per le società di revisione e sette per i revisori legali, nonché l’indicazione di un cut off minimo di tre esercizi dalla data di cessazione dell’incarico per il conferimento di uno nuovo;
- il divieto di esercitare l'incarico di responsabile della revisione dei bilanci da parte della medesima persona per più di sette anni e il divieto, per questa persona di assumere nuovamente tale incarico, anche se per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente;
- il divieto per il Revisore e la sua rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti di fornire alcuni servizi accessori, espressamente elencati dalla legge, all'Ente di Interesse Pubblico che ha conferito l'incarico di revisione e alle società del suo gruppo di appartenenza.
Redattore: Elena FALSETTI
© 2011 ASSONEBB